Atto di opposizione e richiesta lavoro di pubblica utilità

Il caso

Un imputato chiede la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità ma il Tribunale di Novara ritiene che ai fini della valutazione della sua richiesta sia necessario il deposito di un atto di opposizione. 

Il difensore dell’uomo propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento lamentando una “violazione di legge e l’abnormità del provvedimento impugnato”. 

Secondo il legale è stato “pregiudicato il diritto dell’interessato di avvalersi di una norma di legge (art. 186 C.d.S., comma 9-bis) che prevede la possibilità di sostituire la pena con i lavori di pubblica utilità anche in sede di decreto penale di condanna, a fronte di una richiesta presentata entro il termine utile ed ai fine di avvalersi della pena più favorevole prevista dal decreto penale di condanna rispetto ad altri riti alternativi attivabili tramite opposizione”. 

I Giudici del Palazzaccio ritengono il ricorso fondato stabilendo il seguente principio di diritto: “Quando è stato emesso decreto penale di condanna, l’imputato può chiedere la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, nei casi previsti dalla legge, senza la necessaria presentazione dell’atto di opposizione ma sempre entro il termine di 15 giorni dalla notifica del decreto. In tal caso il GIP può operare la sostituzione della pena stabilita nel decreto con il lavoro di pubblica utilità, ovvero, in difetto dei presupposti, può rigettare la richiesta, dichiarando esecutivo il decreto penale in difetto di tempestiva opposizione”. 

Con la sentenza n. 6879 del 22 febbraio la Suprema Corte annulla senza rinvio il provvedimento impugnato disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Novara per l’ulteriore corso.