Riassunzione della causa, per i termini fa fede la consegna alle Poste

Corte di Cassazione, sentenza n. 10661 del 07.03.2013

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che l’accesso al gratuito patrocinio può decadere una volta che migliori la situazione patrimoniale dell’imputato. In questo caso la revoca non potrà riguardare però l’attività difensiva svolta nel periodo in cui le condizioni economiche erano compatibili con il beneficio ma avrà efficacia solo dal momento della cessazione di tali condizioni.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 21853 del 05.12.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che “In materia di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente è legittimo demandare all’organo preposto all’esecuzione del provvedimento l’individuazione dei beni da sequestrare, senza che occorra ulteriore provvedimento del giudice all’atto di individuazione dei singoli beni”.
Per i giudici, infatti, “lo strumento della cautela mediante sequestro a garanzia di una prevedibile (secondo le uniformi indicazioni del fumus boni iuris e del periculum in mora) esposizione debitoria non fisiologicamente risolubile prescinde, anche nel processo civile, dall’individuazione dei singoli beni da vincolare a garanzia, occorrendo esclusivamente indicare l’ammontare pecuniario da garantire”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 21725 del 04.12.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che non è risarcibile il presunto “danno al riposo” e al “benessere” avanzato da un avvocato che si doleva del fatto di aver dovuto lavorare per anni in una situazione di grave carenza organizzativa della giustizia a causa dei sistematici disservizi degli uffici di cancelleria e degli ufficiali giudiziari che lo avevano costretto a lavorare in condizioni di estremo disagio, sacrificando una “incalcolabile quantità di tempo, anche nei giorni festivi, per lo svolgimento di adempimenti che altri avrebbero dovuto compiere qualora vi fosse stato un normale funzionamento degli uffici”. Nulla da recriminare secondo la Corte di cassazione, sentenza 21725/2012, che ha respinto il ricorso del legale che aveva chiesto 458mla euro di danni al ministero della Giustizia.
Per la Suprema corte, che conferma la sentenza della Corte di Appello di Milano, l’avvocato essendo un libero professionista “può ben scegliere e decidere la quantità di impegni che è in grado di gestire in modo ragionevole”, insomma egli “può dosare … il giusto equilibrio tra lavoro e tempo libero”. E, dunque, ha poco pregio la doglianza del ricorrente secondo cui egli avrebbe perso un’ora e mezza al giorno. Tutto al più: “Gli esborsi che sarà chiamato a sostenere, anche in termini di sacrificio del proprio tempo libero, saranno posti, entro i limiti consentiti dalle tabelle professionali, a carico dei clienti che abbiano chiesto di avvalersi della sua opera”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 21513 del 30.11.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che la liquidazione del rimborso forfetario per le spese generali a norma dell’articolo 14 della tariffa professionale forense, spetta in via automatica e con determinazione ex lege, cosicché deve ritenersi compreso nella liquidazione degli onorari e dei diritti nella misura del 10% di tali importi, anche senza espressa menzione nel dispositivo della sentenza. Lo ha stabilito la Corte respingendo un ricorso che lamentava una liquidazione inferiore ai minimi tariffari.
La Corte, in merito al diritto di “vacazione”, ha anche chiarito che in difetto di atti e verbali nei quali si appalesi l’ora di apertura e di chiusura, il diritto è dovuto per una sola vacazione, rispondendo così ad un quesito del ricorrente ha ribadito che si tratta di una voce afferente ad attività diversa dalla partecipazione alle udienze, per le quali vi è sempre riscontro.

Corte di Cassazione, sentenza n. 16924 del 04.10.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che ai fini della verifica della natura dell’atto introduttivo, ovvero se esso costituisca il primo atto di un nuovo procedimento, o piuttosto un atto di riassunzione, il giudice dovrà procedere “ad un attento esame del contenuto sostanziale dell’atto in tutto il suo contesto”, in modo da ravvisare una “inequivoca volontà di proseguire”, anche se non in via esplicita, il giudizio inizialmente promosso.
La Suprema corte ha anche chiarito che “a nulla rilevano le forme dell’atto di riassunzione previsto dall’articolo 50 Cpc, potendo lo stesso consistere in un atto di citazione per il principio di equivalenza delle forme”.

Tribunale di Torino, ordinanza del 15.07.2012

Il Tribunale di Torino con la sentenza in esame ha precisato che la parte riccorrente in un procedimento per ingiunzione può essere rimessa in termini al fine di rinnovare la notifica di un decreto ingiuntivo se dimostra di essere incorsa nella decadenza per causa a essa non imputabile. Lo ha deciso il tribunale di Torino con un’ordinanza di rimessione in termini ex articolo 153, comma 2, del codice di procedura civile, che ha concesso un nuovo termine di 60 giorni per la notifica, con decorrenza dalla data della comunicazione dell’ordinanza stessa.

Corte di Cassazione, sentenza n. 10053 del 19.06.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che l’ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l’assistito sia condannato a pagare all’altra parte risultata vittoriosa, perché gli onorari e le spese sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte si impegna ad anticipare, in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese.

Corte di Cassazione, sentenza n. 9241 del 12.06.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che la condotta non impeccabile dell’amministratore giudiziario, ininfluente sul merito, fa scattare la compensazione delle spese processuali
La condotta non impeccabile ascrivibile alla parte in causa, risalente ai fatti oggetto di causa, può risultare non influente sul merito dalla decisione ma contestualmente può pesare sulla decisione equitativa del giudice di compensare le spese processuali.

Corte di Cassazione, sentenza n. 8283 del 24.05.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che un giudizio “Pinto” svoltosi in due gradi di giudizio non deve superare la durata di 2 anni. Lo ha stabilito la Corte accogliendo un ricorso di un cittadino contro il ministero della Giustizia.
Secondo i giudici “ove, come nel caso di specie, venga in rilievo un giudizio Pinto svoltosi anche davanti alla Corte di cassazione, la durata complessiva dei due gradi debba essere ritenuta ragionevole ove non ecceda la durata dei due anni, ritenendosi tale termine pienamente compatibile con le indicazioni desumibili dagli ultimi approdi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e rispondente sia alla natura meramente sollecitatoria del termine di quattro mesi di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 80 del 2001, sia della durata ragionevole del giudizio di cassazione che, anche in un procedimento di equa riparazione, non è suscettibile di compressione oltre il limite più volte ritenuto ragionevole di un anno”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 1371 del 31.01.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che “Qualora (in primo grado) il giudice abbia distratto in favore dell’avvocato le spese processuali riconosciute alla parte vittoriosa che l’avvocato rappresenta, l’avvocato, in proprio, non è contraddittore necessario nel processo (d’appello), in cui viene impugnata – anche, eventualmente, in riferimento all’entità delle spese – la suddetta sentenza, e, conseguentemente, non è nulla la sentenza pronunciata senza che il suddetto contraddittorio sia stato instaurato”. Il principio di diritto è stato fissato dalla Corte di cassazione, sentenza 1371/2012, respingendo il ricorso della parte vittoriosa in primo grado che però in appello era stata condannata alla restituzione di tutte le somme versate e anticipate agli avvocati dichiaratasi antistatali. Secondo i ricorrenti l’atto di appello contente indicazioni anche sulle spese avrebbe dovuto essere notificato anche agli avvocati, configurando una ipotesi di litisconsorzio necessario. Una tesi bocciata dalla Suprema corte. La vicenda riguardava la richiesta di risarcimento del danno conseguente a un sinistro stradale

Corte di Cassazione, sentenza n. 26466 del 09.12.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che la parte che vince la causa non può essere costretta a pagare parte delle spese processuali solo perché il magistrato ritiene di compensarle per “motivi di opportunità”. Lo ha affermato la sesta sezione civile della Cassazione secondo la quale si tratta di una motivazione solo apparente. Invece, ha spiegato il collegio, ogni volta che si dispone la compensazione è necessario un adeguato supporto motivazionale, con il limite che le spese non possono mai essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 24906 del 25.11.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che va qualificata come controversia in materia contrattuale quella tra due soggetti che si pongono l’un l’altro come due consociati non relazionati reciprocamente, ma come soggetti che hanno già instaurato un rapporto di natura commerciale dal quale ognuno attende che l’altro non ne abusi ma al contrario tenga un determinato comportamento.
Per queste ragioni la Suprema corte ha ritenuto che la domanda proposta dalla società in liquidazione, che appunto lamentava l’abuso di posizione dominante da parte della società fornitrice, non attiene alla responsabilità aquiliana ma fondandosi su di una pretesa di abuso di dipendenza economica e cioè di eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi negli esistenti rapporti commerciali regolati da un contratto, ai fini della determinazione della competenza giurisdizionale, rientra nella materia contrattuale.
Sulla base di queste considerazioni operando la clausola della proroga della giurisdizione la competenza anche su questa materia è del tribunale di Ginevra dove ha sede la società convenuta. Ragion per cui la Cassazione ha dichiarato l’incompetenza del giudice italiano.

Corte di Cassazione, sentenza n. 23757 del 14.11.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il ricorso per cassazione non può essere integrato con un nuovo atto che contenga i quesiti di diritto mancanti. Lo ha confermato la terza sezione civile della Cassazione secondo la quale il ricorso alla Suprema corte deve essere proposto a pena di inammissibilità con un unico atto avente i requisiti di forma e contenuto indicati “dalla pertinente normativa di rito, ivi compresi quelli richiamati dall’art. 366-bis cod. proc. civ.”. Ne consegue che non è idoneo a integrare i requisiti richiesti un nuovo atto, successivamente notificato a modifica o integrazione dell’originario ricorso, “sia che concerna l’indicazione dei motivi, sia che tenda a colmare la mancanza degli elementi prescritti, quali la formulazione dei quesiti o l’esposizione dei fatti in causa o la sintesi della questione di motivazione relativamente al fatto controverso”, essendo solo possibile, ove non siano decorsi i termini, proporre un nuovo ricorso completamente sostitutivo del primo.

Corte di Cassazione, sentenza n. 23209 del 09.11.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che l’atto di riassunzione può essere notificato a mezzo del servizio postale, applicandosi di conseguenza le regole generali quanto al conteggio dei termini e risultando, quindi, tempestivo l’atto consegnato in termini al servizio postale, seppure poi pervenuto all’ufficio termine ormai scaduto”. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, ordinanza 8 novembre 2011 n. 23209, accogliendo il ricorso di un cittadino a cui era stato contestato proprio il superamento dei termini per la riassunzione, per un ricorso relativo ad una infrazione del codice della strada.
Per la Corte la pronuncia di incompetenza del giudice di pace di Squillace, pubblicata il 14 giugno 2007, e la riassunzione presso il giudice dichiarato competente, e cioè il giudice di pace di Rossano, fu effettuata con comparsa affidata al servizio postale in data 9 agosto 2007, e dunque “ampiamente nei termini fissati per la riassunzione”.