Opposizione a decreto ingiuntivo: l’onere della mediazione incombe all’opposto⁣.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza del 18 settembre 2020, n. 19596 hanno risolto una questione di particolare importanza relativa all’individuazione del soggetto onerato dell’avvio del procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

La questione ha avuto inizio da un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da una banca dove nessuno aveva avviato il procedimento di mediazione: in primo grado il Tribunale aveva ritenuto improcedibile l’opposizione e aveva predicato il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto.

La Corte di appello – seguendo il principio affermato dalla terza sezione con la sentenza n. 24629/15 –  aveva ritenuto inammissibile l’appello in sede di “filtro” e la terza sezione della Cassazione cui pervenne il ricorso per cassazione aveva deciso di rimettere la questione al Primo Presidente affinché valutasse l’opportunità di investire le Sezioni Unite della risoluzione della questione di particolare importanza in ragione dell’ampiezza del contenzioso coinvolto e del dissenso tanto in giurisprudenza quanto in dottrina.

Orbene, le Sezioni Unite muovendo dalla ricostruzione dei rapporti tra mediazione e decreto ingiuntivo e, in particolare, osservando come il d.lgs. n. 28/2010 abbia tenuto in considerazione la particolare struttura processuale del procedimento d’ingiunzione facendo “scattare” l’onere del tentativo di mediazione dopo i provvedimenti sulla provvisoria esecutività, hanno affermato che «nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo».

Nella decisione dei Giudici di legittimità risulta dunque in maniera chiara come, nell’ambito dell’antinomia tra il principio di efficienza e ragionevole durata da un lato e garanzia del diritto di difesa dall’altro, quest’ultimo debba necessariamente prevalere.