LA NATURA DISPONIBILE DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI PREVISTI DALLA NORMATIVA EMERGENZIALE.

La sentenza del Tribunale di Bologna del 6 maggio 2020, n. 695 ha affermato la natura disponibile della sospensione dei termini processuali prevista per legge dalla normativa emergenziale con il d.l. n. 18/2020, volta a fronteggiare l’emergenza COVID-19.

La sentenza richiamata riguarda un giudizio di appello avverso la sentenza del Giudice di Pace in materia di opposizione a sanzione amministrativa che, nella contumacia dell’Amministrazione, aveva accolto l’opposizione, statuendo però la compensazione delle spese legali.

Dopo una prima udienza tenutasi il 10 ottobre 2019, il giudice onorario aveva rinviato la causa al 12 marzo 2020, ovvero in una data che rientrava nell’arco del periodo di sospensione indicato dalla normativa emergenziale la quale, come noto, aveva rinviato pressoché tutte le udienze a nuova data.

Il caso vuole però che il Tribunale di Bologna emette fuori udienza un’ordinanza con la quale, anziché disporre il rinvio d’ufficio delle udienze, trattiene la causa in decisione mediante trattazione scritta e assegnando al difensore dell’appellante termine fino al 26 marzo 2020 per il deposito in via telematica di una sintetica memoria integrativa.

L’appellante ha proceduto al deposito, in via telematica, della suddetta memoria conclusiva nel termine assegnatogli, quando però ancora operava la sospensione dei termini disposta inizialmente dall’art. 1, comma 2, d.l. 8 marzo 2020, n. 11 e poi dall’art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, che l’ha prolungata sino al 15 aprile 2020. Da ultimo poi, l’art. 83, comma 22, d.l. ult. cit., ha espressamente abrogato gli artt. 1 e 2 del d.l. 8 marzo 2020, n. 11.; v. ora l’art. 36, comma 1, d.l. 8 aprile 2020, n. 23, che ha prorogato all’11 maggio 2020 il termine finale del periodo di sospensione.

Il Tribunale di Bologna, sulla scorta del comportamento processuale della parte, ha espressamente stabilito che: “ Così facendo l’appellante ha rinunciato alla sospensione dei termini stabilita, con ampia formula, dall’art. 83, 2° co., d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (“(…) è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. (…) Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo (…)”). Laddove riferita agli atti di parte, tale sospensione (prevista nel quadro di un intervento urgente volto a contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria, assicurando, per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia) mira a preservare le parti del processo civile (all’infuori delle cause e dei procedimenti di cui all’art. 83, 3° co., lett. a), d.l. cit.) da conseguenze sfavorevoli, sul piano processuale, derivanti dall’omesso compimento di atti durante un periodo di grave emergenza sanitaria, nel quale preminente è l’interesse (pubblico) a ridurre e rallentare la diffusione del contagio e vigono speciali ed inedite restrizioni allo svolgimento di numerose attività (così come all’accesso agli uffici giudiziari) e alla stessa libertà di circolazione delle persone fisiche

Sotto questo profilo, la sospensione dei termini relativa agli atti di parte nel processo civile, a differenza della coordinata ma distinta regola, peraltro non senza eccezioni, del rinvio d’ufficio delle udienze (inoperante solo nei casi tipizzati e predeterminati dalla legge o dichiarati urgenti dal giudice: artt. 83, 1° co., e 36, 1° co., d.l. 8 aprile 2020, n. 23), riflette interessi disponibili e non preclude di per sé il valido ed efficace compimento dell’atto ad opera della parte, tramite il difensore, con modalità, quale il deposito telematico, rispettosa delle precauzioni indicate e delle specifiche misure di contenimento adottate a fronte dell’emergenza epidemiologica.”

In conclusione, non vi è alcun dubbio che la sospensione dei termini processuali previsti dalla normativa emergenziale, non impedisca alla parte il compimento dell’atto. Ciò non toglie però che il compimento dell’atto, in sé considerato, non possa rappresentare un comportamento inequivocabile dal quale dedurre la rinuncia alla sospensione dei termini processuali, in quanto, la rinuncia alla stessa deve essere “esplicita”.