Ventenne cede “due tiri” di canna all’amica minorenne

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Il caso

La Corte d’Appello di Torino confermando la sentenza del Tribunale di Verbania riteneva responsabile un ventenne per il reato di cui al D.P.R. n. 309/90, art. 73 e lo condannava alla pena di otto mesi di reclusione e al pagamento di 2000 euro di multa.

L’imputato aveva infatti offerto una “sigaretta contenente tetraidrocannabinolo derivato dalla canapa” ad una ragazza minorenne che si era sentita male dopo aver fatto “due tiri”.

Avverso tale sentenza ricorreva presso la Suprema Corte il ventenne a mezzo del suo difensore di fiducia chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.

I Giudici di terzo grado ritengono che la vicenda presa in esame sia meritevole di un ridimensionamento della pena imposta.

La Suprema Corte afferma che la condotta ascritta è di modestissima rilevanza. 

La sigaretta contenente marijuana, fabbricata in quell’istante dall’imputato per sé stesso e offerta alla minore che si è poi sentita male dopo due “tiri”, fu fumata – “e solo in parte” – proprio dal ricorrente, per poi essere gettata dal finestrino.

Il comportamento tenuto dal ventenne, pur non commendevole, va inquadrato, sotto il profilo della particolare tenuità del fatto non solo per le modalità  dell’azione, “assolutamente occasionale ed estemporanea e sviluppatasi nell’ambito di un incontro fortuito fra i due ragazzi”, ma “per l’assoluta modestia del pericolo e del danno derivato da ‘due tiri’ di una sigaretta contenente marijuana”.

Con la sentenza n.27428/21 del 16 luglio la Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato non è punibile per la particolare tenuità del fatto.