Uomo subisce furto del telefono: aggredisce e deruba una persona di risposta

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Il caso

Dopo aver subito il furto del cellulare, un uomo incolpava una persona di averglielo sottratto e dopo averla aggredita gli sottraeva per vendetta alcuni beni.

L’uomo veniva condannato per i reati di rapina e lesioni anche dalla Corte d’Appello di Venezia che concordava in parte con la sentenza del Tribunale di Padova, confermando il giudizio di penale responsabilità dell’imputato.

La difesa dell’uomo propone ricorso per cassazione esponendo una diversa lettura dell’accaduto e classificando l’agire dell’imputato come «esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone».

A detta del difensore sottraendo con la forza gli oggetti alla persona che lui reputava colpevole del furto del suo cellulare, il ricorrente agiva «nella convinzione di esercitare un proprio diritto».

La Suprema Corte sottolinea che l’azione dell’uomo «non ha avuto ad oggetto il cellulare, che si assumeva indebitamente sottratto, ma altri oggetti di proprietà della persona offesa».

Ciò rende il ricorso inammissibile perché «la dedotta pretesa di restituzione del cellulare non giustificava certamente l’appropriazione di altri oggetti di proprietà della parte offesa».

I Giudici ricordano che «l’ordinamento non riconosce al creditore un’azione diretta all’apprensione di beni del debitore a saldo del dovuto, essendo a tal fine necessario non solo l’accertamento del credito ma, a fronte dell’inadempimento, l’espropriazione forzata nelle forme di legge mediante ufficiale giudiziario»

Con la sentenza n. 3556/21 del 28 gennaio la Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.