Omicidio stradale: pena ridotta se le vittime non indossavano la cintura di sicurezza

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Il caso

Un conducente aveva causato un gravissimo incidente stradale perdendo il controllo del veicolo.

A causa della sua velocità eccessiva (oltre il doppio del limite consentito) e della presenza di un dosso sulla strada l’auto era andata a schiantarsi contro un guardrail dove era presente un palo metallico di notevole diametro. L’incidente aveva causato lesioni gravi e la morte di alcuni passeggeri, i quali al momento dell’impatto non indossavano le cinture di sicurezza.

La Corte d’Appello di Cagliari aveva respinto la richiesta di attenuante speciale avanzata dall’imputato condannato dal Tribunale di Cagliari per omicidio stradale giacché tale attenuante, prevista dall’art. 589-bis, comma 7 c.p., si applica nei casi in cui l’evento non sia esclusivamente conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole e prevede una diminuzione della pena fino alla metà. 

Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il conducente a mezzo del proprio legale di fiducia, lamentando l’omessa concessione dell’attenuante speciale ex art. 589-bis, comma 7 c.p. 

La Suprema Corte accoglie parzialmente il ricorso ritenendo che i giudici di secondo grado avessero fornito un’interpretazione non coerente.

Secondo la Corte territoriale infatti l’evento che non sia esclusiva causa dell’azione o omissione del colpevole sarebbe l’evento-incidente e non l’evento-morte.

Nel caso di reato di omicidio stradale per colpa con violazione delle norme sulla circolazione stradale, l’evento incriminato è la morte causata dal comportamento colposo dell’autore. Tuttavia, la pena prevista può essere diminuita in caso di concausa della morte attribuibile a un comportamento colposo della vittima o di terzi, o a qualsiasi altra causa esterna.

Con la sentenza n. 9464 del 7 marzo 2023 la Corte di Cassazione annulla la sentenza della Corte d’Appello in ordine all’omessa concessione dell’attenuante speciale e rinvia alla stessa Corte per un nuovo giudizio.