Non concedere permessi premio ai mafiosi è incostituzionale

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La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4-bis, comma 1, dell’ordinamento penitenziario nella parte in cui non prevede la concessione di permessi premio, anche se sono stati acquisiti elementi tali da escludere sia l’attualità della partecipazione all’associazione criminale sia, più in generale, il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata. 

Il comunicato dell’Ufficio Stampa della Consulta ha comunicato infatti: “la Corte costituzionale si è riunita in camera di consiglio per esaminare le questioni sollevate dalla Corte di cassazione e dal Tribunale di sorveglianza di Perugia sulla legittimità dell’articolo 4 bis, comma 1, dell’Ordinamento penitenziario là dove impedisce che per i reati in esso indicati siano concessi permessi premio ai condannati che non collaborano con la giustizia. In entrambi i casi, si trattava di due persone condannate all’ergastolo per delitti di mafia”.

In attesa del deposito della sentenza, le questioni sono state accolte nei seguenti termini: la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4-bis, comma 1, dell’Ordinamento penitenziario nella parte in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia, anche se sono stati acquisiti elementi tali da escludere sia l’attualità della partecipazione all’associazione criminale sia, più in generale, il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata. Sempre che il condannato abbia dato piena prova di partecipazione al percorso rieducativo.

Così argomentando la Corte ha sottratto la concessione del permesso premio alla generale applicazione del meccanismo “ostativo”, secondo cui i condannati per i reati previsti dall’articolo 4 bis che dopo la condanna non collaborano con la giustizia non possono accedere ai benefici previsti dall’Ordinamento penitenziario per la generalità dei detenuti. 

In virtù della pronuncia della Corte, la presunzione di “pericolosità sociale” del detenuto non collaborante non è più assoluta ma diventa relativa e quindi può essere superata dal magistrato di sorveglianza, la cui valutazione caso per caso dovrà basarsi sulle relazioni del Carcere nonché sulle informazioni e i pareri di varie autorità, dalla Procura antimafia o antiterrorismo al competente Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.