“Forza maggiore”e omesso versamento dell’IVA

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Il caso

La Corte d’Appello di Milano confermava la condanna inflitta dal Tribunale di Milano al rappresentante legale di una s.r.l per non aver egli versato l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare di 566.922 euro , “con la recidiva specifica, reiterata infraquinquennale”.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso presso la Suprema Corte l’imputato a mezzo del suo difensore di fiducia deducendo tra gli altri motivi “vizi di violazione di legge e della motivazione sulla rilevanza della crisi di liquidità e sulla valutazione della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato”. 

I giudici di merito non avrebbero quindi effettuato l’approfondimento sulla rappresentazione e volontà dell’omissione. L’esistenza accertata della crisi della liquidità della s.r.l. escluderebbe secondo la difesa l’elemento soggettivo del reato D.Lgs. n. 74 del 2000, ex art. 10-ter. 

La Suprema Corte ritiene tale motivo di ricorso infondato e afferma in merito “il principio per cui quando, come nel caso in esame, risulti che l’Iva sia stata effettivamente incassata, le relative somme non siano state accantonate ma impiegate per autofinanziamento, per altri scopi imprenditoriali, oltre ad essere provato il dolo, l’autore dell’omesso versamento si pone volontariamente nelle condizioni di non uniformarsi alla legge, con la conseguenza che non è invocabile la forza maggiore”. 

I Giudici di terzo grado ribadiscono che la possibilità di invocare la forza maggiore presuppone sempre che “l’agente abbia fatto quanto era in suo potere per uniformarsi alla legge e che per cause indipendenti dalla sua volontà non vi era la possibilità di impedire l’evento o la condotta antigiuridica”. 

Nella vicenda di specie la condotta antigiuridica è “frutto di una scelta imprenditoriale consapevole e volontaria”. 

Con la sentenza n. 30677/21 del 5 agosto la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.