La Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 6598 del 2019 rammenta che il mero tradimento non basta per ottenere un risarcimento del danno, dovendo questi tradursi anche nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto.
Nella fattispecie in esame, l’istante aveva chiesto un risarcimento per danno morale e lesione del diritto alla salute subito a causa della relazione extraconiugale intrattenuta dalla ex con un collega di lavoro, iniziata circa quattro mesi prima del concepimento del loro figlio e protrattasi poi per quattro anni. Una scoperta che l’uomo rivela avergli provocato un disturbo depressivo cronico, al punto da aver anche chiesto il test di paternità del bambino. La sua domanda, tuttavia, viene giudicata inammissibile e si risolve con una condanna a carico dell’uomo per lite temeraria. Nonostante il ricorrente continui a sostenere che la violazione del dovere di fedeltà, perpetrata dalla moglie nei suoi confronti, abbia integrato la violazione di un diritto costituzionalmente protetto e sia da considerarsi pertanto fonte di un danno risarcibile, anche la Cassazione respinge la sua decisione.
Gli Ermellini premettono che la violazione dei doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, può integrare gli estremi dell’illecito civile e dare luogo a un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a questa preclusiva (Cass. n. 18853/2011). Tuttavia, come puntualizzato dalla giurisprudenza (da ultimo Cass. n. 4470/2018), i danni alla persona, come danni conseguenza, devono essere specificamente allegati e provati, anche a mezzo di presunzioni.
Sebbene dalla violazione del dovere di fedeltà possa indubbiamente derivare un pregiudizio per l’altro coniuge e discendere la disgregazione del nucleo familiare, questa sarà risarcibile solo quando l’afflizione supererà la soglia della tollerabilità e si tradurrà – per le modalità o per la gravità dello svolgimento – nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto (ad es. diritto alla salute, alla dignità personale, all’onore etc.). Nel caso di specie, correttamente la Corte d’Appello ha escluso che la violazione del dovere di fedeltà fosse stata causa della separazione, poiché la crisi coniugale era già in atto.
Ancora, il giudice a quo ha escluso anche che il tradimento perpetrato dalla donna abbia potuto recare un apprezzabile nocumento all’onore e alla dignità del coniuge, di fatti questi non era neppure noto nell’ambiente di lavoro e comunque non posto in essere con modalità tali da ledere la dignità della persona.
Alla luce di tutto quanto premesso, il ricorso deve essere respinto.