La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dalla Corte di Cassazione, dinanzi alla quale era stato presentato un ricorso da parte della convivente di fatto (more uxorio) di un uomo deceduto in costanza di rapporto affettivo. La stessa aveva agito nei confronti dei figli e dei coeredi dell’uomo, al fine di vedersi riconosciuta la liquidazione della propria quota di partecipazione all’interno di un’impresa familiare inerente a un’azienda agricola, per tutto il periodo in cui aveva lavorato nella stessa.
Si ricorda che, con l’espressione conviventi di fatto si fa riferimento a “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale”.
La Corte costituzionale ha ritenuto fondata e ha accolto la questione di legittimità sollevata dalla Cassazione. In particolare, secondo il giudice delle leggi, non può non tenersi conto dei profondi mutamenti che hanno interessato la società odierna, nonché dell’evoluzione giurisprudenziale, sia a livello nazionale che europeo. Ad oggi, infatti, la “famiglia di fatto”, composta da conviventi, deve godere di piena dignità. Tuttavia, premesso che restano ferme le divergenze rispetto alla famiglia c.d. tradizionale (ovvero quella fondata sul matrimonio), afferma che, quando si tratta di diritti fondamentali dell’individuo, gli stessi devono essere garantiti a tutti, senza distinzioni. In particolare, nel novero dei diritti fondamentali da garantire, la Corte Costituzionale si riferisce al diritto al lavoro e alla giusta retribuzione.
Ebbene, vista l’importanza di tali diritti, essi devono essere tutelati anche nell’ambito dell’impresa familiare. Infatti, secondo la Corte, anche la prestazione lavorativa del convivente more uxorio dev’essere tutelata, al fine di impedire che la stessa possa essere qualificata come prestazione a titolo gratuito.
