La Corte d’Appello di Milano ha annullato la decisione con la quale era stata limitata la responsabilità dei genitori che si erano opposti alle trasfusioni di sangue sulla figlia.
Più nel dettaglio, il dissenso dei genitori in ordine alle scelte sanitarie relative alla minore, (nella specie, l’opposizione alle trasfusioni di sangue nel rispetto di un precetto religioso) non potrà di per sé fondare una valutazione di inidoneità all’esercizio della responsabilità genitoriale.
In tali casi ricorrono, infatti, gli estremi per attivare la procedura di cui alla L. n. 219/2017 secondo la quale, qualora il rappresentante legale del minore rifiuti le cure proposte e il medico le ritenga appropriate e necessarie, la decisione spetterà al giudice tutelare.
Questo è quanto chiarito dalla Corte d’Appello di Milano con il decreto n. 1991 del 2020, con il quale ha disposto la revoca del provvedimento con cui il Tribunale dei minorenni aveva limitato l’esercizio della responsabilità genitoriale di una coppia di genitori Testimoni di Geova.
I genitori avevano chiesto ai medici di curare la figlia utilizzando strategie mediche alternative alle emo-trasfusioni che i sanitari avevano proposto come terapia di supporto per ristabilire i valori ematici. Successivamente, un medico aveva allertato i Carabinieri e la Procura, e di conseguenza era stato emesso il provvedimento del Tribunale per i Minorenni.
La decisione di limitazione della responsabilità genitoriale è stata contestata sotto plurimi profili ed i Giudici di II grado hanno ritenuto di accogliere il reclamo promosso dai genitori, confermando che la limitazione imposta non sia legittima.
Nel caso in esame, si legge nel provvedimento, sarebbe bastato superare il dissenso dei genitori allo specifico trattamento sanitario (di fatto poi non effettuato). Ciò in quanto trattasi di una situazione in cui ricorrono gli estremi per attivare la procedura specificamente introdotta dall’art. 3, comma 5, della L. n. 219/2017 DAT (disposizioni anticipate di trattamento) dedicata a minori ed incapaci.
La normativa summenzionata si occupa dei casi in cui le cure proposte vengano rifiutate dal rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata oppure dall’amministratore di sostegno, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all’articolo 4, o dal rappresentante legale della persona minore.
Se, invece, il medico ritiene che le cure siano appropriate e necessarie, la decisione sarà rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli artt. 406 e seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria.
Sulla base di tale riferimento normativo, deve ritenersi che il mero dissenso dei genitori alle trasfusioni di sangue, in aderenza al credo religioso, non possa essere posto a fondamento di una valutazione di inidoneità all’esercizio della responsabilità genitoriale.
Inoltre, soggiunge la Corte d’Appello, emerge anche un errore procedurale, in quanto la competenza a decidere le controversie in caso di dissenso fra genitori e medici sui trattamenti sanitari da praticare ai minori spetta al Giudice Tutelare. Pertanto, in accoglimento del reclamo, viene disposta la revoca del decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni.