Riduzione dell’assegno divorzile se l’ex coniuge non sfrutta il proprio titolo di studio

  • Categoria dell'articolo:Diritto di Famiglia
  • Tempo di lettura:2 minuti di lettura

Il caso

La Corte d’Appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Salerno, diminuiva da 1400 euro a 900 euro l’importo dell’assegno divorzile dovuto da un uomo in favore della ex moglie dopo aver rilevato che la donna era in possesso di una laurea in fisioterapia che la abilitava a svolgere attività lavorativa con la qualifica di fisioterapista.

Secondo i giudici di secondo grado lavorando come fisioterapista la donna avrebbe potuto infatti conseguire risorse economiche che, sommate a quelle dell’assegno divorzile le avrebbero consentito di godere «di un’esistenza dignitosa ed adeguata».

Avverso tale sentenza proponeva ricorso presso la Suprema Corte la ex coniuge deducendo un’erronea quantificazione dell’importo dell’assegno divorzile.

I Giudici ritengono che la Corte d’Appello abbia correttamente applicato i principi stabiliti dalle Sezioni Unite: «il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge – cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, – richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno». 

Il provvedimento impugnato dalla donna «si è fondato, non su una mera equiparazione economica dei patrimoni dei due coniugi, bensì su una pluralità di fattori quali l’assegnazione alla ex moglie della casa familiare (ed il conseguente esonero di spesa per la locazione e per la gestione della casa), la capacità della stessa di svolgere attività lavorativa con la qualifica di fisioterapista, la lunga durata del matrimonio, la contribuzione della ricorrente al successo professionale del marito ed alla formazione del cospicuo patrimonio immobiliare, l’agiato tenore di vita vissuto dalla famiglia nel suo complesso durante la convivenza matrimoniale e la posizione economica e professionale del marito».

Importante osservare il difetto probatorio rilevato dai giudici di appello, «concernente la mancata prova da parte della ricorrente della carenza di risorse economiche e dell’impossibilità di procurarsele».

Con la sentenza n. 26389/21 del 29 settembre la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.