Sì alla restituzione dell’assegno di mantenimento se i figli sono autosufficienti

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Il padre ha diritto alla restituzione dell’importo pagato a titolo di mantenimento per le figlie da parte della ex moglie, dopo che queste siano divenute economicamente autosufficienti.

Questo è quanto precisato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 3659 del 2020, emessa all’esito di una vicenda che traeva origine dall’obbligo, posto a carico dell’ex marito, di corrispondere un assegno di mantenimento all’ex moglie per le due figlie.

Nel corso degli anni, entrambe erano divenute autonome ed era venuto meno l’obbligo per il padre di provvedere al loro sostentamento. Tuttavia, quest’ultimo riceveva un atto di precetto con il quale gli si intimava di pagare gli importi per il mantenimento relativi agli ultimi cinque anni. L’ex marito, di contro, proponeva nei confronti dell’ex moglie domanda restitutoria di quanto pagato e di condanna al risarcimento per appropriazione indebita delle somme non dovute.

Il Tribunale rigettava la domanda restitutoria, ma accoglieva quella di risarcimento a carico dell’ex moglie.

La Corte territoriale successivamente adìta, invece, respingeva la richiesta di restituzione ed accolto quella diretta ad annullare la condanna al risarcimento del danno, ritenendo il danno causato solo dall’inerzia del ricorrente, il quale si sarebbe dovuto attivare  prima per ottenere la modifica delle condizioni di divorzio, relativamente al mantenimento delle figlie.  Avverso la sentenza di merito, l’uomo proponeva ricorso per cassazione.

In sede di legittimità, il ricorrente ha denunciato la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2033 c.c., per avere escluso il carattere indebito del pagamento del contributo di mantenimento per le figlie, essendo il vincolo obbligatorio (o meglio la causa giustificativa del pagamento stesso) cessato quantomeno dal momento in cui le figlie hanno contratto matrimonio. La Cassazione ha ritenuto fondato tale motivo.

Nella sentenza impugnata ed è incontestato tra le parti, risulta che le figlie del ricorrente si siano sposate, raggiungendo la definitiva indipendenza economica. A partire da quel momento è venuto meno l’obbligo del padre di provvedere al loro mantenimento e del diritto della ex moglie di ricevere il contributo per le figlie maggiorenni, ormai economicamente indipendenti.

A tal riguardo, la Cassazione ha precisato che è ammissibile l’irripetibilità delle somme versate dal genitore obbligato all’ex coniuge solo se gli importi siano stati impiegati per scopi alimentari. Tutto ciò non ricorre, invece, qualora ne abbiano beneficiato figli maggiorenni ormai indipendenti economicamente in un periodo in cui era noto il rischio restitutorio. Infatti caso di revoca giudiziale dell’assegno di mantenimento, il principio di irripetibilità delle somme versate non si applica in assenza del dovere di mantenimento medesimo.

Alla luce di tali argomentazioni, la Suprema Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte territoriale che dovrà pronunciarsi anche per le spese del giudizio di legittimità.