Se l’ ex va a vivere con un altro e ci fa un figlio non perde il diritto all’assegno

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Corte di Cassazione, sentenza n. 32562 del 01.09.2010

Linea dura della Cassazione sui figli contesi. Rischia una condanna penale e di dover risarcire il danno morale il coniuge affidatario del minore che nega all’ex, anche una sola volta, di vedere il figlio, violando quanto stabilito dal giudice della separazione. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 32562 di oggi, ha confermato la condanna inflitta dalla Corte d’Appello di Bologna a una mamma che si era rifiutata di rispettare gli incontri fissati dal giudice della separazione fra l’ex marito e la figlia adolescente. Non solo. La donna dovrà risarcire il padre anche del danno che i giudici di merito, con verdetto confermato e reso definitivo in Cassazione, hanno quantificato in 3mila euro. Insomma la sesta sezione penale ha ritenuto corrette le valutazione fatte dai giudici bolognesi che, si legge in sentenza, “con proprio ragionamento probatorio, hanno descritto le prove e in base a esse hanno ritenuto che vi fu una consapevole condotta volta ad eludere le statuizioni del giudice civile circa il diritto di visita del padre alla figlia minore; condotta realizzabile anche con un solo atto che rilevi la dolosa elusione del dovere di rispettare le decisioni del giudice sull’affidamento e l’esercizio dei diritti inerenti la potestà genitoriale”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 17336 del 23.07.2010

I coniugi non devono necessariamente essere presenti alla conciliazione. L’assenza di uno dei coniugi non comporta infatti la fissazione di una nuova udienza, e non determina la nullità della sentenza di divorzio. Lo ha stabilito la Suprema Corte nella sentenza in esame, respingendo il ricorso di una donna contro la decisione con cui la Corte d’Appello di Roma aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del suo matrimonio con l’ex marito. La signora invocava la nullità della sentenza, dal momento che i giudici di secondo grado avevano pronunciato il divorzio senza che fosse consumato il tentativo di conciliazione, mancando all’udienza entrambi i coniugi. I giudici della prima sezione civile hanno respinto la sua tesi difensiva, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale “il tentativo di conciliazione nelle cause di divorzio, pur configurandosi come un atto necessario ai fini dell’ indagine sulla irreversibilità della crisi coniugale, non costituisce un presupposto indefettibile del giudizio, onde la mancata comparizione di una delle parti non comporta la fissazione necessaria di una nuova udienza presidenziale, che per contro può essere omessa quando, con incensurabile apprezzamento discrezionale, non se ne ravvisi la necessità 1′ opportunità. La cassazione ha quindi ribadito che l’assunto della donna, secondo cui la mancata partecipazione di entrambi i coniugi, nell’insussistenza di gravi e comprovati motivi, avrebbe comportato l’improcedibilità del giudizio, è privo di ogni supporto normativo.

Corte di Cassazione, sentenza n.16873 del 30.07.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che non sempre può essere addebitata al coniuge che tradisce la separazione. Non è detto infatti che il tradimento sia stata la causa della crisi matrimoniale. E’ quanto si desume da una sentenza della Corte di Cassazione dove si fa notare che se di norma l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale determina l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza è pur sempre possibile accertare che, in concreto, non vi è alcun nesso di causalità tra l’infedeltà e la crisi di coppia. Si può includere l’addebito, dunque, dopo un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi. In sostanza, spiega la Corte, il giudice di merito può accertare la preesistenza d’una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza solo formale.

Corte di Cassazione, ordinanza n. 17571 del 27.07.10

Revocato il permesso di soggiorno per il cittadino extracomunitario sposato con una donna italiana, se – malgrado l’assenza di una separazione legale – ci sono chiari sintomi della fine del matrimonio. La Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha respinto il ricorso presentato da un cittadino serbo contro il provvedimento con il quale il Questore di Udine ne aveva revocato il permesso di soggiorno per motivi familiari. La revoca era stata proposta poiché sopravvenuta la cessazione dell’affectio coniugale, l’uomo aveva iniziato una nuova convivenza con un’altra donna che le aveva anche dato un figlio. La Corte ha perciò confermato la revoca dell’atto sulla base del principio di diritto secondo cui “la sopravvenuta cessazione della convivenza coniugale non determinata da separazione legale e di contro accompagnata da elementi sintomatici della inesistenza iniziale della affectio propria del coniugio, integra ragione di revoca del permesso di soggiorno”

Corte di Cassazione, sentenza n. 17347 del 23.07.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il coniuge che ha diritto al mantenimento non può vedersi ridurre l’assegno per aver rifiutato l’offerta di lavoro dell’ex, a meno che tale opportunità non fosse adeguata alla sua qualifica professionale.

Corte di Cassazione, sentenza n. 16870 del 19.07.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che nel procedimento di adottabilità la mancata o ritardata costituzione del difensore del minore rende nullo il giudizio solo in caso di effettivo pregiudizio. Con tale principio la Corte ha accolto il ricorso del tutore di un minore che si era costituito in ritardo nel procedimento di adottabilità. Dopo aver esaminato le riforme legislative sulla materia i giudici del Palazzaccio hanno affermato il principio secondo cui “alla ritardata costiuzione del difensore del minore o alla mancata assistenza da parte di questo ad uno o più atti processuali in tanto può conseguire la dichiarazione di nullità dell’intero processo e/o dell’atto e di tutti quelli successivi, in quanto la parte interessata alleghi e dimostri il reale pregiudizio che la tardiva costituzione o la mancata partecipazione all’atto ha comportato per la propria effettiva tutela giurisdizionale”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 15333 del 25.06.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha affermato che è legittima la riduzione dell’assegno di mantenimento alla moglie separata se l’ex marito continua a pagare l’intero mutuo della casa coniugale a lei assegnata. Con tale principio la Corte ha confermato la decisione della Corte d’appello di Roma che aveva ridotto a ducento euro l’assegno di originari quattrocento euro concesso dal tribunale. Secondo la Cassazione la decurtazione dell’assegno di mantenimento dovuto dal marito separato è perfettamente giustificata quando l’uomo si accolla l’intera rata del mutuo gravante sulla casa coniugale assegnata alla donna.

Corte di Cassazione, sentenza n. 14783 del 18.06.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che ha diritto ad ottenere l’assegno per il nucleo familiare per i figli naturali avuti dall’attuale convivente, il genitore che sia ancora legalmente sposato con altra persona. L’assegno spetta infatti ai lavoratori privati e pubblici in base al loro “nucleo familiare”, che, in base alla legge 153 del 1988 comprende il coniuge e i figli naturali, giudizialmente riconosciuti, quelli nati da un altro coniuge nonché i minori affidati. La Cassazione pareggia i diritti dei figli legittimi e di quelli nati da una convivenza more uxorio. Anche le coppie di fatto hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare. Con tale principio la Corte, ha respinto il ricorso dell’Inps presentato contro un uomo, non ancora separato legalmente, convivente e padre di tre figli per i quali chiedeva la prestazione previdenziale. Ma non basta. Il fatto che il richiedente non sia ancora legalmente separato dalla prima moglie non fa venir meno il diritto all’assegno. In particolare l’istituto aveva negato l’assegno dal momento che, aveva motivato, il padre non era ancora legalmente separato dalla prima moglie. Una decisione, questa, che non ha convinto i giudici di merito e neppure la sezione lavoro del Palazzaccio. Infatti gli Ermellini hanno precisato che, al pari dei figli naturali, quelli nati da una coppia di fatto hanno diritto all’assegno, poco importa se il richiedente sia già equiparato oppure no.

Corte di Cassazione, sentenza n. 13332 del 01.06.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il decreto di idoenità all’adozione pronunciato dal tribunale per i minorenni ai sensi dell’art. 30 della legge n. 184 del 1983 e successive modificazioni non può essere emesso sulla base di riferimenti all’etnia dei minori adottandi, né contenere indicazioni relative a tale etnia. Ove tali discriminazioni siano espresse dalla coppia di richiedenti, esse vanno apprezzate dal giudice di merito nel quadro della valutazione dell’idoneità degli stessi all’adozione internazionale.

Corte di Cassazione, sentenza n.13317 del 10.06.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che la causa di separazione e di affidamento del figlio minore che vive in un altro paese Ue con la madre non può essere trasferita all’autorità giudiziaria del paese di residenza, se la madre ha deciso di trasferirsi contro il volere del padre. Infatti, la possibilità offerta dalla legislazione comunitaria di trasferire la causa nel paese Ue in cui risiede il minore, tassativamente limitata alle ipotesi in cui esista un legame particolare tra il minore e lo Stato di residenza, e sempre che cioè corrisponda al suo interesse.

Corte di Cassazione, sentenza n. 13346 del 01.06.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha preicsato che vanno sanzionati entrambi i genitori se la madre si rifiuta di sottoporre il figlio alle vaccinazioni obbligatorie, in quanto non sufficientemente rassicurata dai medici sui potenziali rischi della somministrazione, e il padre non si attiva per impedirlo. Con tale principio la Corte ha accolto il ricorso di una Asl di Alessandria contro l’annullamento della sanzione pecuniaria disposta nei confronti di due genitori, che non avevano sottoposto la figlia alle vaccinazioni obbligatorie per la poliomelite, il tetano, l’epatite B e la difterite. La bimba non era stata vaccinata per il rifiuto della madre, che pretendeva fantomatiche spiegazioni sui rischi dei vaccini. Il provvedimento sanzionatorio della Asl era stato però invalidato dal Giudice di pace, per il quale era illegittima l’irrogazione della sanzione “duplicata” anche nei confronti del padre. Il giudice riconosceva inoltre alla donna lo stato di necessità derivante dalle sue preoccupazioni sulla salute della figlia, che non avevano ricevuto nessun riscontro dal personale della Asl. La Suprema Corte, dopo aver escluso la sussistenza dello stato di necessità giudicando i timori della madre completamente infondati, ha poi respinto la tesi dell’illegittimità della duplice sanzione, rilevando che “l’obbligo di sottoporre i figli minorenni alle vaccinazioni obbligatorie incombe su entrambi i genitori, che pertanto legittimamente vengono ognuno assoggettato alla sanzione conseguente alla sua violazione”.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 13332 del 01.06.2010

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza in esame hanno precisato che la coppia che chiede di poter adottare un bambino di una determinata etina deve essere considerata non idonea all’adozione internazionale. Per la Corte “il decreto di idoenità all’adozione pronunciato dal tribunale per i minorenni ai sensi dell’articolo 30 della legge n. 184 del 1983 e successive modificazioni non puòò essere emesso sulla base di riferimenti all’etnia dei minori adottandi, non può intenere indicazioni relative a tale etnia. Ove tali discriminazioni siano espresse dalla coppia di richiedenti, esse vanno apprezzate dal giudice di merito nel quadro della valutazione dell’idoneità degli stessi all’adozione internazionale”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 10734 del 04.04.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che la trascrizione tardiva di un matrimonio canonico non può venire post mortem. Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza in oggetto secondo la quale in presenza della richiesta di uno dei coniugi, effettuata dopo la morte dell’altro, di ottenere la trascrizione di un matrimonio concordatario dopo il quinto giorno dalla pubblicazione, il requisito della conoscenza della relativa istanza e della non opposizione da paerte dell’altro postula l’attualità di siffatta forma di adesione, sicchè non può ritenersi integrato dalla dichiarazione, resa dall’altro coniuge in epoca anteriore alla morte, di acconsentire alla trascrizione”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 10657 del 03.05.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che la delibazione in Italia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio va negata se l’altro coniuge ignorava la riserva mentale sull’indissolubilità del matrimonio. Secondola Suprema Corte, la Corte d’appello non può delibare in Italia il provvedimento quando gli atti del processo canonico non offrono elementi probatori che permettano di affermare con certezza la conoscenza o la conoscibilità da parte di uno dei due sposi della riserva mentale dell’altro in ordine all’esclusione dell’indossolubilità delle nozze.

Corte di Cassazione, sentenza n. 9958 del 26.04.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che i giudici possono disporre la revoca dello stato di adottabilità di un bambino se la la madre che se ne era disinteressata dimostra di aver cambiato idea ed è in grado di prendersi cura del piccolo facendolo accettare anche dal nuovo compagno con il quale ha avuto un altra figlia. Per la Corte il giudice, affidandosi a una consulenza tecnica ad hoc, deve valutare se l’eventuale rientro nella famiglia di origine possa causare pregiudizi al minore e, in caso di esito negatuivo, privilegiare il reinserimento.

Corte di Cassazione, sentenza n. 9300 del 19.04.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il figlio nato da una relazione adulterina ha diritto ad essere mantenuto dal padre anche se non c’e mai stato un rapporto affettivo tra i dueIl giudice pertanto, nel dichiarate giudizialmente la paternità può trarre a carico del padre naturale il pagamento di un mantenimento senza essere neppure vincolato alle richieste della madre. Ciò che conta spiega la Cassazione che si tenga conto dell’interesse del minore. Il giudice, si legge nella parte motiva della sentenza, non è infatti vincolato alla domanda della parte in quanto l’art. 277, secondo comma, del codice civile conferisce al giudice “il potere di adottare di ufficio, in ragione dell’interesse superiore del minore, i provvedimenti che stimi opportuni per il mantenimento del minore stesso”. Il caso preso in esame dalla Corte riguarda un padre che non voleva saperne di contribuire al mantenimento di un figlio nato da una relazione che aveva avuto con una donna sposata. Per lui il minore faceva parte di un’altra famiglia e dato che non c’era mai stato tra lui e il minore alcun legame affettivo non voleva né riconoscerlo né provverede al mantenimento. Bocciano le richieste del padre naturale la Corte ha chiarito che l’interesse del minore, sussiste a prescindere dai rapporti d’affetto che possono eventualmente instaurarsi con il presunto genitore o con la disponibilità di questi ad instaurarli.

Corte di Cassazione, sentenza n. 8676 del 12.04.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il genitore non affidatario e obbligato al mantenimento non può contestare le decisioni dell’ex sulle spese straordinarie da sostenere per i figli minori e alle quali deve necessariamente contribuire. Al più fare domanda di affidamento congiunto per partecipare quindi a tutte le decisioni sui figli. Con tale principio la Corte, ha respinto il ricorso di un padre condannato a versare all’ex mille euro per il mantenimento suo e mille per quello della figlia piccola, oltre a tutte le spese straordinarie decise dalla moglie.

Corte di Cassazione, sentenza n. 8954 del 14.04.2010

L’obbligo al mantenimento rimane anche se i figli sono vincitori di borse di studio. Secondo i giudici di Cassazione, le condizioni del giovane anche se vincitore di una borsa di studio non erano sufficienti a far cessare l’obbligo di mantenimento del padre: il conseguimento di emolumenti percepiti in via precaria come una borsa di studio universitaria o altri compensi attribuiti in vista dell’apprendimento di una professione per la loro stessa natura, consistenza e temporaneita` non e` equiparabile agli ordinari rapporti di lavoro subordinato, onde, non essendo sufficiente il mero godimento di un reddito quale che sia, occorre altresi` la prova della loro adeguatezza ad assicurare al figlio, anche con riferimento alla durata del rapporto in futuro, la completa autosufficienza economica.

Corte di Cassazione, sentenza n.13897 del 12.04.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che rivolgersi ai propri figli dando loro dei “deficienti” e’ un “atteggiamento di certo scarsamente apprezzabile come strumento educativo”, ma “generalmente ricorrente nei rapporti familiari”. In questi casi, dunque, appare eccessivo parlare di maltrattamenti in famiglia. Lo sottolinea la Cassazione, annullando con rinvio un’ordinanza con cui il tribunale del Riesame di Bologna aveva applicato la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, situata in un paese in provincia di Ferrara, ad un padre, al quale veniva anche vietato di avvicinarsi alla scuola frequentata dai figli minorenni. I due bambini, secondo quanto emerge dalla sentenza della sesta sezione penale, avevano dei “disturbi iperattivi” e uno dei piccoli soffriva anche di crisi epilettiche: le indagini contro il padre, scaturite da una denuncia delle mamme di alcuni compagni di scuola dei bimbi, si erano basate in particolare sulla testimonianza di un vicino di casa, il quale aveva raccontato di aver sentito l’indagato urlare la parola “deficienti” rivolta ai figli. Per la Suprema Corte, il Riesame ha adottato una valutazione “contraddittoria”, che “nell’intento dichiarato di tutelare i minori da comportamenti come quello descritto dal teste, allontana il genitore dall’ambiente familiare senza tenere conto delle ripercussioni che ne derivano sull’assetto affettivo e organizzativo della stessa famiglia, non apparendo peraltro giustificabile, sotto il profilo cautelare, il mantenimento del divieto per l’indagato di avvicinarsi all’istituto scolastico frequentato dai figli”. .

Corte di Cassazione, sentenza n. 7961 del 31.03.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che i nonni affidatari della nipote che cercano di interrompere i rapporti tra la bambina e la madre devono considerarsi incapaci di accudire la piccola, con la conseguenza che deve essere dichiarato il suo stato di adottabilità In questo caso, infatti, i nonni manifestano un’errata visione del compito loro assegnato e della relazione che la minore avrebbe dovuto conservare con la madre. Per la Corte lo stato di abbandono che giustifica l’adozione non consiste soltanto nel rifiuto intenzionale e irrevocabile dell’adempimento dei doveri genitoriali, ma anche in una situazione di fatto obiettiva che, a prescindere dagli intendimenti e desideri dei genitori e parenti, impedisca o ponga in pericolo il sano sviluppo psicofisico del minore.

Corte di Cassazione, sentenza n. 12621 del 31.03.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che nessuna attenuante è prevista per il marito ossessivamente geloso. La Corte chiarisce che essa non è usualmente in grado né di diminuire, né tanto meno di escludere la capacità di intendere e di volere del soggetto, salvo che (e questo non è il caso di specie) esso nasca e si sviluppi da un vero e proprio squilibrio psichico, o comunque provenga da un’alterazione psico-fisica consistente e tale da incidere sui processi di determinazione e di auto-inibizione.

Corte di Cassazione, sentenza n.12615 del 31.03.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che deve essere condannato per sottrazione di minore il padre che sottrae il figlio alla madre a cui è affidato per evitargli un intervento chirurgico. La Corte ha definito pretestuoso il “rapimento” messo in atto dal genitore non affidatario fatto, ufficialmente, allo scopo di evitare al minore un’operazione che richiedeva un’anestesia generale. Secondo i giudici di piazza Cavour il padre avrebbe potuto limitarsi a negare il suo consenso all’intervento – prospettato comunque dai medici come necessario – invece di mettere in atto un’azione, frutto di un rapporto estremamente conflittuale con la madre del bambino, che si è tradotta in un illegittimo affidamento. La suprema Corte si discosta così al verdetto della Corte d’Appello di Bologna che aveva creduto alla buona fede del padre che, secondo i giudici di secondo grado, poteva avere effettivamente percepito l’intervento sul figlio come rischioso.

Corte di Cassazione, sentenza n. 10701 del 17.03.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che l’interesse del bambino è sempre preminente per cui non va condannato il genitore affidatario che nega all’ex, per una volta, il diritto di vedere il minore perché influenzato come stabilito dal giudice. Lo afferma una sentenza della Corte Suprema, annullando una condanna inflitta ad una madre dalla corte di appello di Messina.

Corte di Cassazione, sentenza n. 4757 del 15.03.2010

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame ha precisato che è ammissibile la domanda di scioglimento della comunione dei coniugi anche se non è stato ancora definito il procedimento che ha per oggetto la separazione personale degli stessi. Nello stabilire questo principio, la Corte ha però puntualizzato che lo scioglimento diventerà affettivo solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale. Giurisprudenza costante di questa Corte afferma che lo scioglimento si perfezione con il passaggio i giudicato della sentenza di separazione giudiziale (o l’omologa di quella consensuale) . Nel passaggio in giudicato (o nell’omologa) si individua dunque il momento in cui sorge l’interesse ad agire, concreto ed attuale e volto allo scioglimento della comunione e alla divisione, ma esso può che guardarsi come il fatto costitutivo del diritto ad ottenere tale scioglimento e la conseguente divisione. Per quanto si osservato, tali elementi non possono che qualificarsi come condizioni dell’azione, e non già come presupposto processuali. In particolare, il passaggio in giudicato (o l’omologa), come elemento decisivo della vicenda costitutiva del diritto allo scioglimento della comunione legale, comporta che tale vicenda debba ritenersi compiutamente realizzata, con la conseguenza che l’eventuale carenza o incompletezza originaria diviene irrilevante, perché costituita della realizzazione compiuta del fatto costitutivo del diritto azionato, e non può precludere la pronuncia di merito: ciò sempre accade ove, nelle more del giudizio, si realizzi uno dei requisiti, prima carente o inesistente, previsto dalla legge per l’accoglimento di una domanda giudiziale. Del resto la regola per cui la sopravvivenza in corso di causa di un fatto costitutivo del diritto rimuove ogni ostacolo alla decisione del merito della domanda, e il più generale principio circa la necessità di esistenza delle condizioni di accoglimento della domanda al momento della decisione espressione dell’ancora più generale principio di economia processuale.

Corte di Cassazione, sentenza n. 8998 del 02.03.2010

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame ha precisato che chi è tenuto agli obblighi di assistenza famigliare non se ne può sottrarre per il solo fatto di aver scoperto che il minore non è il proprio figlio. Per la Cassazione l’obbligo del mantenimento dura fino a quando “la paternita’ non sia disconosciuta nelle forme di legge, ossia fino a quando non sia passata in giudicato la sentenza del giudice civile che accolga la domanda giudiziale”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 8998 del 05.03.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che non e’ possibile sostituire l’assegno di mantenimento all’ex moglie con regali, anche molto costosi, ai figli. Con tale principio la Corte ha condannato un padre separato, il quale non versava alla ex consorte quanto dovuto di assegno mensile. Regalava al figlio di 10 anni computer e abiti firmati. Per i giudici non ha valore il fatto che nel complesso le spese per i regali superassero, a volte, la cifra dell’assegno di mantenimento. La sentenza recita che “il padre separato non puo’ ”sostituire la somma di denaro mensilmente dovuta con cose o beni che, a suo avviso, meglio corrispondono alle esigenze del minore”. Respinta dalla Suprema corte anche la tesi difensiva del padre separato, che faceva leva sulla supposizione che il figlio fosse nato dopo una relazione extra coniugale della moglie. Anche in questo caso – dicono i giudici – ”chi e’ tenuto agli obblighi di assistenza familiare non puo’ liberarsi dagli stessi adducendo che il minore, cui si fanno mancare i mezzi di sussistenza, non sia figlio proprio: e cio’ fino a quando la paternita’ non sia disconosciuta nelle forme di legge, ossia fino a quando non sia passata in giudicato la sentenza”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 4758 del 26.02.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza ha diritto all’assegno di mantenimento dall’ex la casalinga di mezza età che soffre di depressione. In particolare per la Corte la donna non è in condizioni di svolgere attività lavorativa per ragioni di età 55 anni), per mancanza di titolo di studio, per non avere mai svolto attività in passato, e pure per le sue condizioni di salute (obesità depressione)”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 4079 del 22.02.2010)

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che al fine di determinare la misura dell’assegno di divorzio deve esessere compiuta una verifica sulla c.d. inadeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente in relazione al tenore di vita avuto durante il matrimonio e che presumilmente sarebbe proseguito se l’unione non si fosse sciolta. Del tutto irrilevante che la moglie abbia una posizione professionale di rilievo. Se c’è una disparità economica tra le parti, di questo occorre tenere conto.

Corte di Cassazione, sentenza n. 3075 del 11.02.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che è punibile con la sanzione dell’ammonimento lo psicologo che, su incarico del padre naturale, sottopone a osservazione psicologica una bambina di cinque anni senza il consenso della madre affidataria. Nello specifico la Corte ha confermato la sanzione disciplinare rilevando che, prima della legge sull’affido condiviso, i genitori naturali avevano entrambi la potestà sui figli fino a quando continuavano a convivere. Una volta venuta meno questa caratteristica il genitore affidatario e convivente aveva l’esercizio esclusivo della potestà sul piccolo e, in caso di ascolto psicologico del figlio, doveva prestare il proprio consenso.

Corte di Cassazione, sentenza n. 1096 del 22.01.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che anche se la ex è andata a vivere con un altro e dalla nuova relazione è stato un figlio non viene meno per questo l’obbligo del marito di corrispondere l’assegno divorzile. La Corte ha chiarito che un nuovo rapporto di convivenza more-uxorio ha caratteristiche di precarietà quindi i relativi benefici economici che ne possono derivare sono idonei solo a determinare una riduzione dell’assegno posto che l’art. 5 della legge sul divorzio ha inteso tutelare le condizioni minime di autonomia giuridicamente garantite fino a che l’avente diritto con contrae nuove nozze. Neppure la nascita di un figlio, sottolinea la Corte, può giustificare la perdita di quei diritti di carattere economico che derivano dal matrimonio.