Il caso riguarda una separazione tra due genitori, affidatari condivisi di un figlio ormai adolescente. Il Tribunale di Vicenza, nella sentenza di divorzio, aveva collocato il minore presso la madre e stabilito, a carico del padre, un contributo mensile di 450 euro. La madre impugnava la decisione davanti alla Corte d’Appello di Venezia, che le dava ragione solo in parte. L’assegno saliva a 700 euro al mese, rivalutabile secondo gli indici Istat, con un ulteriore 50% a titolo di spese straordinarie. I giudici veneziani motivavano l’aumento con due elementi, ossia la crescita delle esigenze di un ragazzo che sta diventando adolescente e il fatto che il reddito del padre fosse quasi doppio rispetto a quello della madre. Nulla, però, sull’assegnazione della casa coniugale rimasta nella disponibilità della madre. Il padre ricorreva allora in Cassazione.
L’art. 337 del c.c. stabilisce espressamente che l’assegnazione della casa familiare comporta un beneficio valutabile in termini economici e non un semplice diritto abitativo. In pratica, chi vive gratis in un immobile che altrimenti dovrebbe affittare o comprare incassa, di fatto, un contributo al proprio bilancio pari al canone che non paga più. La Cassazione lo ha ribadito richiamando la propria giurisprudenza consolidata, compreso il precedente della sentenza n. 25420 del 2015, secondo cui quel risparmio va sommato alle altre risorse del genitore collocatario quando si stabilisce quanto l’altro genitore deve contribuire in denaro.
Gli artt. 316 bis, 337 ter e 337 del Codice Civile non lasciano al giudice grande libertà sui criteri da considerare. Contano i bisogni concreti del figlio, il livello di vita a cui era abituato quando i genitori stavano insieme, le disponibilità economiche di ciascuno, il peso economico del lavoro di cura in casa e il possesso di immobili o diritti di abitazione come quello sulla casa familiare. Pertanto, se un genitore guadagna di più, ma l’altro vive senza pagare affitto, il conto finale deve tenerne conto in entrambe le direzioni.
Il punto più delicato riguarda proprio i casi, sempre più frequenti, in cui il figlio trascorre tempo uguale con entrambi i genitori. Si potrebbe pensare che, in caso di tempi identici, la casa non faccia più differenza. La Cassazione smentisce questa lettura, ritenendo che il valore economico dell’assegnazione resta rilevante, perché uno dei due genitori continua comunque a beneficiare di un’abitazione senza costi mentre l’altro, magari, deve provvedere da sé a un nuovo alloggio.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello di Venezia ignorava che la madre viveva senza costi di locazione nell’ex casa coniugale. Un padre con un reddito doppio rispetto all’ex moglie e, in più, il costo di un’abitazione autonoma si trova in una condizione patrimoniale ben diversa da quella descritta nella sentenza d’appello, per quanto le percentuali di tempo con il figlio fossero simili.
