Separazione: i figli hanno diritto di conservare il pregresso tenore di vita

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Nonostante la separazione sia addebitabile alla moglie per aver abbandonato il tetto coniugale, il marito è obbligato al pagamento di un consistente assegno di mantenimento a favore della prole. È questo quanto si evidenza nell’ordinanza n. 21272 del 2018, con la quale la Corte di cassazione ha respinto il ricorso di un uomo che si era separato dalla moglie. Nonostante il Tribunale avesse addebitato la separazione proprio alla donna per aver abbandonato (insieme ai due figli) la casa familiare, a carico dell’uomo era stato comunque posto il mantenimento.

Una decisione confermata dalla Corte d’Appello la quale incalzava, elevando pertanto la misura dell’importo di tale assegno. Il marito ricorre quindi ai Giudici di Piazza Cavour, i quali riscontrano che l’unica fonte di reddito della donna fosse l’attività svolta in nero in favore del marito e che successivamente alla separazione, questa si era rifugiata nell’angusta abitazione della madre assieme ai figli. A ciò si aggiunge che per i giudici la prole gode della “legittima aspirazione di conservare, almeno tendenzialmente, il tenore di vita che avevano prima della separazione, quanto meno potendo disporre di una abitazione adeguata in cui risiedere insieme alla madre”.
Ne consegue la correttezza della decisione che aveva elevato l’ammontare dell’assegno che, si rammenta, spetta ai figli e non alla ex. D’altronde, rileva la Cassazione, i giudici di merito avevano – con un iter motivazionale coerente – ricostruito il tenore di vita dei figli precedentemente alla separazione e valutato le disponibilità economiche dei coniugi, da cui era emersa una “florida situazione economica e patrimoniale” del padre, che questi aveva addirittura tentato di occultare parzialmente non producendo le ultime dichiarazioni dei redditi e sottostimando i redditi dell’azienda familiare.
Da qui il giudizio di insufficienza dell’assegno di mantenimento dei figli così come determinato in primo grado.