Separazione: i fratelli stanno insieme o vanno divisi?

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La Corte di Appello di Bari con la sent. del 16/12/2016 afferma la prevalenza del principio del “mantenimento dell’unità” in caso di affidamento dei figli ai genitori separati. Si tratta di un principio che impone al giudice di ascoltarli e verificare se piuttosto manifestino differenti preferenze, delle quali dovrà tenere congrua considerazione.

Il diritto dei minori di essere ascoltati è previsto dall’art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, costituisce un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che li riguardano e, in particolare, in quelle relative al loro affidamento: l’ascolto del minore ultradodicenne, o anche di età minore se ritenuto capace di discernimento, costituisce una modalità, fra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le sue opinioni, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse.

Secondo la sentenza in commento, in presenza di figli non ancora diciottenni, il principio della «tutela del minore» richiede al giudice di adottare la decisione che si palesi più giusta, quella che meglio si avvicina al contemperamento del supremo interesse di tutela  dei minori, tenuto conto della necessità di riconoscere le “loro esigenze” affettive, di preservare la continuità delle relazioni parentali, attraverso il mantenimento della trama familiare, al di là di egoistiche considerazioni di rivalsa di un genitore sull’altro.

Un ruolo chiave nella scelta, da parte del tribunale, del genitore collocatario è quindi rappresentato dall’audizione: il giudice, ascoltati i figli della coppia in via di separazione, deve valorizzare le preferenze di questi ultimi e l’eventuale maggiore attaccamento ad uno piuttosto che all’altro. Peraltro, quand’anche il figlio/a più piccolo di età dimostri assenza di preferenze, il giudice deve fare in modo che questo vada a vivere con il genitore presso cui fratello che rappresenta per lui/lei  un punto di riferimento, è stato collocato. La loro divisione, difatti, «porterebbe ad un ulteriore smarrimento e disgregazione dell’unione familiare». Ciò, comunque, non potrà ­ né dovrà ­ comportare il sacrificio del diritto dei ragazzi alla bigenitorialità, che deve essere inteso come una stabile presenza affettivo ­ relazionale di entrambi i genitori nella loro vita. I genitori hanno dunque il dovere di collaborare per la cura, assistenza, educazione e istruzione dei figli, i quali dovranno essere tenuti fuori dalla loro situazione altamente conflittuale.