Chiarimenti sulla determinazione della cifra dell’assegno divorzile

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Il Tribunale di Pescara, all’esito della pronuncia non definitiva degli effetti civili del matrimonio contratto da due coniugi, fissava a 5000 euro la cifra dovuta dall’ex marito come assegno divorzile, con decorrenza dalla data dalla domanda.

La Corte d’Appello di L’Aquila rigettava l’appello principale proposto dall’uomo e accoglieva l’appello incidentale proposto dalla ex moglie disponendo a suo favore un assegno divorzile di 10000 euro “oltre adeguamento Istat dalla data della domanda”. 

I giudici di secondo grado, dopo aver esaminato in dettaglio le situazioni economiche delle parti anche in base all’acquisita C.T.U. contabile, raddoppiavano l’importo dell’assegno divorzile considerando anche altri parametri “normativamente previsti per la liquidazione dell’importo dovuto, ossia delle ragioni della decisione di addebito della separazione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno degli ex coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ognuno o di quello comune, del reddito di entrambi e della durata del vincolo matrimoniale”. 

L’ex marito proponeva allora ricorso per cassazione lamentando la mancata valutazione, come reddito della ex coniuge, della somma di Euro 386.283,09, oltre interessi, assegnata alla stessa ex moglie all’esito di una procedura esecutiva a titolo di arretrati dell’assegno di mantenimento.

I Giudici ritengono infondata la doglianza dell’uomo e affermano il seguente principio di diritto: “In tema di divorzio, non possono computarsi nel patrimonio del coniuge creditore dell’assegno divorzi/e, calcolato ai sensi della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, comma 6, anche gli introiti percepiti dal medesimo a seguito di inadempimento nella corresponsione dell’assegno di separazione, corrisposti in unica soluzione a seguito di azione esecutiva svolta con successo”.

Parzialmente fondato là dove si lamenta l’erronea determinazione della quota dell’assegno divorzile incentrata sul parametro del mantenimento di un tenore di vita pari a quello goduto in costanza di matrimonio.

Infatti «l’assegno divorzile, che è attribuito e quantificato facendo applicazione, in posizione pariordinata, dei parametri di cui alla l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e non del parametro del tenore di vita godibile durante il matrimonio, deve assicurare all’ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità composita – assistenziale, perequativa e compensativa -, un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri, mediante complessiva ponderazione, relativa allo specifico contesto, dell’intera storia coniugale e della prognosi futura, tenendo conto, altresì, delle eventuali attribuzioni o degli introiti che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali dell’avente diritto e realizzato l’esigenza perequativa».

Con l’ordinanza n 4215/21 del 17 febbraio la Corte di Cassazione cassa la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.