Non può essere concesso il decreto d’idoneità alla coppia che chiede bimbi di una certa etnia

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Corte di Cassazione, sentenza n. 32562 del 01.09.2010

Linea dura della Cassazione sui figli contesi. Rischia una condanna penale e di dover risarcire il danno morale il coniuge affidatario del minore che nega all’ex, anche una sola volta, di vedere il figlio, violando quanto stabilito dal giudice della separazione. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 32562 di oggi, ha confermato la condanna inflitta dalla Corte d’Appello di Bologna a una mamma che si era rifiutata di rispettare gli incontri fissati dal giudice della separazione fra l’ex marito e la figlia adolescente. Non solo. La donna dovrà risarcire il padre anche del danno che i giudici di merito, con verdetto confermato e reso definitivo in Cassazione, hanno quantificato in 3mila euro. Insomma la sesta sezione penale ha ritenuto corrette le valutazione fatte dai giudici bolognesi che, si legge in sentenza, “con proprio ragionamento probatorio, hanno descritto le prove e in base a esse hanno ritenuto che vi fu una consapevole condotta volta ad eludere le statuizioni del giudice civile circa il diritto di visita del padre alla figlia minore; condotta realizzabile anche con un solo atto che rilevi la dolosa elusione del dovere di rispettare le decisioni del giudice sull’affidamento e l’esercizio dei diritti inerenti la potestà genitoriale”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 17336 del 23.07.2010

I coniugi non devono necessariamente essere presenti alla conciliazione. L’assenza di uno dei coniugi non comporta infatti la fissazione di una nuova udienza, e non determina la nullità della sentenza di divorzio. Lo ha stabilito la Suprema Corte nella sentenza in esame, respingendo il ricorso di una donna contro la decisione con cui la Corte d’Appello di Roma aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del suo matrimonio con l’ex marito. La signora invocava la nullità della sentenza, dal momento che i giudici di secondo grado avevano pronunciato il divorzio senza che fosse consumato il tentativo di conciliazione, mancando all’udienza entrambi i coniugi. I giudici della prima sezione civile hanno respinto la sua tesi difensiva, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale “il tentativo di conciliazione nelle cause di divorzio, pur configurandosi come un atto necessario ai fini dell’ indagine sulla irreversibilità della crisi coniugale, non costituisce un presupposto indefettibile del giudizio, onde la mancata comparizione di una delle parti non comporta la fissazione necessaria di una nuova udienza presidenziale, che per contro può essere omessa quando, con incensurabile apprezzamento discrezionale, non se ne ravvisi la necessità 1′ opportunità. La cassazione ha quindi ribadito che l’assunto della donna, secondo cui la mancata partecipazione di entrambi i coniugi, nell’insussistenza di gravi e comprovati motivi, avrebbe comportato l’improcedibilità del giudizio, è privo di ogni supporto normativo.

Corte di Cassazione, sentenza n.16873 del 30.07.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che non sempre può essere addebitata al coniuge che tradisce la separazione. Non è detto infatti che il tradimento sia stata la causa della crisi matrimoniale. E’ quanto si desume da una sentenza della Corte di Cassazione dove si fa notare che se di norma l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale determina l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza è pur sempre possibile accertare che, in concreto, non vi è alcun nesso di causalità tra l’infedeltà e la crisi di coppia. Si può includere l’addebito, dunque, dopo un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi. In sostanza, spiega la Corte, il giudice di merito può accertare la preesistenza d’una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza solo formale.

Corte di Cassazione, ordinanza n. 17571 del 27.07.10

Revocato il permesso di soggiorno per il cittadino extracomunitario sposato con una donna italiana, se – malgrado l’assenza di una separazione legale – ci sono chiari sintomi della fine del matrimonio. La Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha respinto il ricorso presentato da un cittadino serbo contro il provvedimento con il quale il Questore di Udine ne aveva revocato il permesso di soggiorno per motivi familiari. La revoca era stata proposta poiché sopravvenuta la cessazione dell’affectio coniugale, l’uomo aveva iniziato una nuova convivenza con un’altra donna che le aveva anche dato un figlio. La Corte ha perciò confermato la revoca dell’atto sulla base del principio di diritto secondo cui “la sopravvenuta cessazione della convivenza coniugale non determinata da separazione legale e di contro accompagnata da elementi sintomatici della inesistenza iniziale della affectio propria del coniugio, integra ragione di revoca del permesso di soggiorno”

Corte di Cassazione, sentenza n. 17347 del 23.07.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il coniuge che ha diritto al mantenimento non può vedersi ridurre l’assegno per aver rifiutato l’offerta di lavoro dell’ex, a meno che tale opportunità non fosse adeguata alla sua qualifica professionale.

Corte di Cassazione, sentenza n. 16870 del 19.07.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che nel procedimento di adottabilità la mancata o ritardata costituzione del difensore del minore rende nullo il giudizio solo in caso di effettivo pregiudizio. Con tale principio la Corte ha accolto il ricorso del tutore di un minore che si era costituito in ritardo nel procedimento di adottabilità. Dopo aver esaminato le riforme legislative sulla materia i giudici del Palazzaccio hanno affermato il principio secondo cui “alla ritardata costiuzione del difensore del minore o alla mancata assistenza da parte di questo ad uno o più atti processuali in tanto può conseguire la dichiarazione di nullità dell’intero processo e/o dell’atto e di tutti quelli successivi, in quanto la parte interessata alleghi e dimostri il reale pregiudizio che la tardiva costituzione o la mancata partecipazione all’atto ha comportato per la propria effettiva tutela giurisdizionale”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 15333 del 25.06.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha affermato che è legittima la riduzione dell’assegno di mantenimento alla moglie separata se l’ex marito continua a pagare l’intero mutuo della casa coniugale a lei assegnata. Con tale principio la Corte ha confermato la decisione della Corte d’appello di Roma che aveva ridotto a ducento euro l’assegno di originari quattrocento euro concesso dal tribunale. Secondo la Cassazione la decurtazione dell’assegno di mantenimento dovuto dal marito separato è perfettamente giustificata quando l’uomo si accolla l’intera rata del mutuo gravante sulla casa coniugale assegnata alla donna.

Corte di Cassazione, sentenza n. 14783 del 18.06.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che ha diritto ad ottenere l’assegno per il nucleo familiare per i figli naturali avuti dall’attuale convivente, il genitore che sia ancora legalmente sposato con altra persona. L’assegno spetta infatti ai lavoratori privati e pubblici in base al loro “nucleo familiare”, che, in base alla legge 153 del 1988 comprende il coniuge e i figli naturali, giudizialmente riconosciuti, quelli nati da un altro coniuge nonché i minori affidati. La Cassazione pareggia i diritti dei figli legittimi e di quelli nati da una convivenza more uxorio. Anche le coppie di fatto hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare. Con tale principio la Corte, ha respinto il ricorso dell’Inps presentato contro un uomo, non ancora separato legalmente, convivente e padre di tre figli per i quali chiedeva la prestazione previdenziale. Ma non basta. Il fatto che il richiedente non sia ancora legalmente separato dalla prima moglie non fa venir meno il diritto all’assegno. In particolare l’istituto aveva negato l’assegno dal momento che, aveva motivato, il padre non era ancora legalmente separato dalla prima moglie. Una decisione, questa, che non ha convinto i giudici di merito e neppure la sezione lavoro del Palazzaccio. Infatti gli Ermellini hanno precisato che, al pari dei figli naturali, quelli nati da una coppia di fatto hanno diritto all’assegno, poco importa se il richiedente sia già equiparato oppure no.

Corte di Cassazione, sentenza n. 13332 del 01.06.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il decreto di idoenità all’adozione pronunciato dal tribunale per i minorenni ai sensi dell’art. 30 della legge n. 184 del 1983 e successive modificazioni non può essere emesso sulla base di riferimenti all’etnia dei minori adottandi, né contenere indicazioni relative a tale etnia. Ove tali discriminazioni siano espresse dalla coppia di richiedenti, esse vanno apprezzate dal giudice di merito nel quadro della valutazione dell’idoneità degli stessi all’adozione internazionale.

Corte di Cassazione, sentenza n.13317 del 10.06.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che la causa di separazione e di affidamento del figlio minore che vive in un altro paese Ue con la madre non può essere trasferita all’autorità giudiziaria del paese di residenza, se la madre ha deciso di trasferirsi contro il volere del padre. Infatti, la possibilità offerta dalla legislazione comunitaria di trasferire la causa nel paese Ue in cui risiede il minore, tassativamente limitata alle ipotesi in cui esista un legame particolare tra il minore e lo Stato di residenza, e sempre che cioè corrisponda al suo interesse.

Corte di Cassazione, sentenza n. 13346 del 01.06.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha preicsato che vanno sanzionati entrambi i genitori se la madre si rifiuta di sottoporre il figlio alle vaccinazioni obbligatorie, in quanto non sufficientemente rassicurata dai medici sui potenziali rischi della somministrazione, e il padre non si attiva per impedirlo. Con tale principio la Corte ha accolto il ricorso di una Asl di Alessandria contro l’annullamento della sanzione pecuniaria disposta nei confronti di due genitori, che non avevano sottoposto la figlia alle vaccinazioni obbligatorie per la poliomelite, il tetano, l’epatite B e la difterite. La bimba non era stata vaccinata per il rifiuto della madre, che pretendeva fantomatiche spiegazioni sui rischi dei vaccini. Il provvedimento sanzionatorio della Asl era stato però invalidato dal Giudice di pace, per il quale era illegittima l’irrogazione della sanzione “duplicata” anche nei confronti del padre. Il giudice riconosceva inoltre alla donna lo stato di necessità derivante dalle sue preoccupazioni sulla salute della figlia, che non avevano ricevuto nessun riscontro dal personale della Asl. La Suprema Corte, dopo aver escluso la sussistenza dello stato di necessità giudicando i timori della madre completamente infondati, ha poi respinto la tesi dell’illegittimità della duplice sanzione, rilevando che “l’obbligo di sottoporre i figli minorenni alle vaccinazioni obbligatorie incombe su entrambi i genitori, che pertanto legittimamente vengono ognuno assoggettato alla sanzione conseguente alla sua violazione”.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 13332 del 01.06.2010

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza in esame hanno precisato che la coppia che chiede di poter adottare un bambino di una determinata etina deve essere considerata non idonea all’adozione internazionale. Per la Corte “il decreto di idoenità all’adozione pronunciato dal tribunale per i minorenni ai sensi dell’articolo 30 della legge n. 184 del 1983 e successive modificazioni non puòò essere emesso sulla base di riferimenti all’etnia dei minori adottandi, non può intenere indicazioni relative a tale etnia. Ove tali discriminazioni siano espresse dalla coppia di richiedenti, esse vanno apprezzate dal giudice di merito nel quadro della valutazione dell’idoneità degli stessi all’adozione internazionale”.