La Corte di cassazione con la sentenza n. 12954 del 24.05.2018 conferma il proprio orientamento in una materia delicata: l’imposizione ai figli minori da parte del genitore del proprio mutato orientamento religioso.
La fattispecie riguarda una donna, la quale, successivamente al divorzio decide di abbracciare un’altra religione, passando così dal cattolicesimo a quella dei Testimoni di Geova. Nelle riunioni al Tempio porta con sé anche il figlio minorenne, del quale ha l’affido esclusivo. Quest’ultimo, però, dopo aver trascorso anni nelle chiese cattoliche mostra di non gradire il cambiamento. La questione è stata, quindi, affrontata dai Giudici di legittimità, i quali ribadiscono che il genitore non può imporre al minore la sua nuova religione se questa lo danneggia nella crescita e può comprometterne l’equilibrio emotivo. Quando si verificano dei contrasti tra i genitori sul credo religioso da riservare ai figli minorenni, in assenza di accordo tra i due, la decisione spetta al Tribunale. Nel decidere, il Tribunale deve attenersi a un unico parametro: il miglior interesse del minore. Ciò non vuol implica un’astensione totale dal proselitismo, ma neanche una assillante pretesa, né tantomeno una costrizione.
Sul punto la Cassazione, nell’ordinanza n. 14728/2016 aveva inoltre stabilito che, se uno dei due coniugi decide di cambiare religione (nel caso di specie divenuto testimone di Geova), l’altro non può per questo chiedere la separazione con addebito né tantomeno l’affidamento esclusivo dei figli. Ancora, una ordinanza del tribunale di Prato (ord. del 13.02.2009.) – ferma restando la libertà di ciascun genitore di scegliere il proprio credo – quando questa può destabilizzare il figlio, può comportare il mutamento dei termini dell’affido all’altro genitore. Si legge, infatti, nel provvedimento: «in tema di separazione giudiziale dei coniugi, posto che l’affido condiviso deve escludersi quando possa essere pregiudizievole per l’interesse dei figli minori, deve disporsi l’affido esclusivo del minore – nella specie di cinque anni di età – al genitore in grado di assicurargli un modello educativo predominante idoneo a garantirne un regolare processo di socializzazione, e consentirgli l’acquisizione delle certezze indispensabili per una crescita equilibrata, qualora l’altro genitore – nella specie la madre – per aver abbracciato una nuova religione, quella dei testimoni di Geova, si presenta destabilizzante per il minore stesso, prospettando un modello educativo tale da renderne impossibile una corretta socializzazione».