Infedeltà coniugale e trascrizione della telefonata come prova

La Prima Sezione Civile della Suprema Corte (Ordinanza n. 2409/2026) ha stabilito che la mera trascrizione di una conversazione telefonica intercorsa tra il coniuge e l’amante può costituire elemento probatorio idoneo a fondare l’addebito di infedeltà, a condizione che la parte contro la quale sia prodotta non ne contesti in modo specifico e dettagliato la genuinità, ai sensi dell’art. 2712 del Codice Civile.

Il caso in esame trae origine dalla richiesta di separazione legale presentata da una donna nei confronti del marito, accompagnata da contestuale domanda di addebito per infedeltà coniugale. In primo grado, il Tribunale ha rigettato la domanda di addebito, pur disponendo il mantenimento economico per la figlia maggiorenne non autosufficiente. Tuttavia, la Corte d’Appello ha ribaltato tale decisione, attribuendo la responsabilità della separazione al marito. La prova determinante è stata individuata nella trascrizione di alcune conversazioni telefoniche in cui il marito si esprimeva apertamente in merito alla propria relazione extraconiugale con l’amante e al deterioramento del rapporto con la moglie.

Il ricorrente ha impugnato la sentenza d’appello dinanzi alla Suprema Corte, lamentando la violazione dell’art. 2712 del Codice Civile.Secondo la tesi difensiva sostenuta dal marito, non sussisteva alcun obbligo di disconoscere il contenuto di un documento privo del relativo supporto meccanico originale.

Il collegio della Prima Sezione Civile ha chiarito che:
– Valore probatorio della registrazione: La registrazione di una conversazione costituisce fonte di prova se colui contro il quale è prodotta non contesta il fatto che la conversazione sia effettivamente avvenuta o il suo contenuto testuale.
– Modalità di contestazione della prova: Il disconoscimento della prova non può essere generico o vago. Per privare la riproduzione della sua efficacia probatoria, la contestazione deve essere “chiara, circostanziata ed esplicita”, indicando elementi specifici di non corrispondenza tra la realtà e quanto riprodotto nella trascrizione.

L’assenza del file audio non ha pregiudicato la validità della trascrizione, in quanto il marito non ha contestato la veridicità dei fatti riportati, limitandosi a sollevare l’eccezione della mancata produzione del supporto audio.
In materia di riproduzioni meccaniche, ai sensi dell’art. 2712 c.c., la trascrizione di una conversazione telefonica può essere ammessa come prova anche in assenza del supporto audio, qualora la parte contro la quale sia prodotta non esprima un disconoscimento chiaro, circostanziato ed esplicito, idoneo a contestare la corrispondenza della riproduzione alla realtà dei fatti. La semplice eccezione relativa alla mancata produzione del supporto audio non costituisce un valido disconoscimento e non preclude al giudice la valutazione della genuinità della trascrizione, anche mediante l’utilizzo di ulteriori mezzi di prova, incluse le presunzioni.