Per la prima volta un giudice di merito applica ad una coppia di genitori di sesso maschile, i principi enunciati dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 19599/2016 in tema di trascrizione dell’atto di nascita straniero recante l’indicazione di due genitori dello stesso sesso. Con l’ordinanza del 23/02/2017, la Corte d’appello di Trento ha infatti disposto il riconoscimento di “efficacia giuridica” nell’ordinamento italiano di un provvedimento emesso in Canada, attraverso il quale si sancisce la sussistenza di un legame genitoriale tra due gemelli nati grazie alla maternità surrogata ed il loro padre non biologico.
I giudici della Corte territoriale di Trento hanno stabilito che il rifiuto opposto dall’ufficiale di stato civile in ordine al riconoscimento della paternità anche a padre non biologico è illegittimo. La trascrizione dell’atto di nascita non è infatti contraria all’ordine pubblico perché, come ha stabilito a giugno la Cassazione, per esserlo non basta «una mera incompatibilità (temporanea) della norma straniera con la legislazione nazionale vigente» se essa è «espressione della discrezionalità del legislatore ordinario in un determinato momento storico». Rilevano poi che «la disciplina positiva della procreazione medicalmente assistita deve considerata non già espressione di principi fondamentali costituzionalmente obbligati, ma piuttosto come il punto di equilibrio attualmente raggiunto a livello legislativo nella tutela dei differenti interessi fondamentali». Inoltre, come ha sancito sempre la Suprema Corte, «le conseguenze della violazione delle prescrizioni e dei divieti della legge n.40 del 2014 imputabili agli adulti che hanno fatto ricorso a una pratica fecondativa illegale in Italia non possono ricadere sul nascituro, il quale ha diritto fondamentale alla conservazione dello status filiationis legittimamente acquisito all’estero».
Prevale quindi la tutela dell’interesse superiore del minore che si sostanzia nel diritto di mantenere lo status di figlio riconosciutogli in un atto validamente formato in altro Stato. La Corte d’Appello trentina nega infine «che nel nostro ordinamento vi sia un modello di genitorialità esclusivamente fondato sul legame biologico fra il genitore e il nato» e sottolinea «l’importanza assunta a livello normativo dal concetto di responsabilità genitoriale che si manifesta nella consapevole decisione di allevare e accudire il nato» anche in «assenza di relazione biologica con uno dei genitori (nella specie il padre) per i figli nati da tecniche di fecondazione eterologa consentite» nel nostro Paese