Mantenimento: pagare in ritardo l’assegno ad ex e figli non costituisce reato

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Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570, co. 2 n. 2 c.p., si configura quando sussiste un’omissione senza giustificato motivo o sono effettuati pagamenti irrisori. È quanto stabilito dalla Corte d’Appello di Palermo con la recente sentenza n. 132/2017, confermando l’assoluzione nei confronti di un uomo denunciato dalla ex moglie per il mancato rispetto del versamento dell’assegno mensile.

Nel caso di specie, la donna lamentava il fatto che, a causa del mancato ottemperamento da parte dell’ex marito agli obblighi di mantenimento, era stata costretta a chiedere un aiuto economico ai propri familiari per il sostentamento suo e delle figlie, essendo ella disoccupata. L’uomo invece aveva continuato ad espletare la propria attività di vigile del fuoco, percependo così regolare retribuzione.

In realtà, attestano i giudici che dalle concordi dichiarazioni rese dai testimoni era emerso che l’uomo, seppur con qualche ritardo (solo nel primo periodo), aveva sempre ottemperato all’obbligo di mantenimento della moglie e delle due figlie minori. Inoltre, rileva la Corte Territoriale:”trattandosi di un unico reato permanente, deve escludersi che l’imputato, abbia fatto venir meno i mezzi di sussistenza alla moglie ed alle figlie minori, né, tantomeno, che si sia sottratto agli obblighi di mantenimento statuiti dal giudice civile”.

Ai fini della configurabilità del delitto di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza in favore dei figli minori affidati alla moglie separata, scrive infatti la Corte, richiamando la giurisprudenza di legittimilità (cfr. Cass. n. 479/1992), “il provvedimento del giudice civile con cui è stato fissato l’obbligo del versamento di un assegno può costituire solo un punto di partenza per l’accertamento del reato, nella misura in cui dimostra la sussistenza di uno stato di bisogno dei beneficiari. Di conseguenza il pagamento di una somma inferiore a quella imposta a titolo di assegno non basta ad integrare gli estremi del delitto in questione e solamente qualora non venga corrisposta alcuna somma, o vengano versate somme irrisorie, è evidente che l’obbligato non sovviene alle necessità più elementari degli aventi diritto agli alimenti e, quindi, commette violazione degli obblighi di assistenza familiare“.

Per cui, aderendo all’indirizzo di legittimità sopra citato, la Corte ha escluso la configurabilità del reato.