Il padre che non si occupa dei figli risarcisce il danno

Il Tribunale di Roma con la sentenza n. 11564/16 chiarisce che il padre che non versa il mantenimento, che non si presenta agli incontri con i figli e che si interessa della loro crescita, deve risarcire il danno non patrimoniale causato dalla lesione subita dalla perdita della figura paterna.

L’ art. 30 della Carta Costituzionale sancisce il dovere di ogni genitori a mantenere, istruire ed educare i figli. Anche dal combinato disposto degli artt. 147 e 148 cod. civ il codice civile si evince da tale interpretazione: l’obbligo dei genitori di mantenere, istruire, educare ed assistere moralmente i figli sussiste per il solo fatto di averli generati. Inoltre l’art. 337 ter cod. civ. stabilisce che il figlio minore “ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi, conservando anche rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”. Si tratta quindi di obblighi che devono essere assunti e ai quali non si può derogare.

Secondo la sentenza in commento, la totale inerzia del padre nell’instaurazione del rapporto con la prole genera un danno che deve essere risarcito in qualsiasi momento: si è, infatti, in presenza di una lesione dei valori fondamentali della persona. Accanto all’illecito civile con conseguente obbligo di pagamento in denaro, si aggiunge anche l’eventuale responsabilità penale per il mancato versamento del mantenimento. Anche la Corte di Cassazione ha ribadito questo orientamento in alcune importanti pronunce (sent. n. 5652/12, n. 20137/13, n. 16657/14), per cui il disinteresse protrattosi nel tempo integra gli estremi di un illecito civile, attribuendo il diritto ai figli di adire al giudice civile per ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali (art. 2059 cod. civ.).

Gli obblighi dei genitori sono tutelati inoltre dagli obblighi internazionali cui l’Italia ha aderito e, in particolare, dalla Carta di Nizza e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (artt. 7, 14 e 24), le quali prevedono il rispetto della vita privata e della vita familiare, dell’istruzione e del diritto del bambino alla protezione ed alle cure necessarie per il suo benessere. Si aggiunge poi la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (artt. 8 e 14 CEDU): la Corte di Strasburgo, a riguardo, ha ribadito il diritto del figlio di essere amato ed assistito dai genitori, espressione questa del diritto fondamentale alla vita familiare.