Differenze giuridiche e legali tra figli legittimi illegittimi

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1) CHE DIFFFERENZA C’E’ TRA FIGLI LEGITTIMI E FIGLI NATURALI del 2012 ?

Prima della riforma del diritto di Famiglia del 1975, il Codice Civile conservava la discriminazione tra figli legittimi, quelli nati nel matrimonio, e figli naturali, nati fuori dal matrimonio. La riforma del diritto di famiglia del 1975 stabiliva che i figli naturali potessero essere riconosciuti anche se a loro era assegnato uno status inferiore rispetto a quello dei figli legittimi.

La condizione di figlio naturale si sarebbe potuta equiparare a quella del figlio legittimo solo se i genitori avessero proceduto successivamente alla nascita del figlio naturale, al matrimonio. Il cambiamento, è stato introdotto con la Legge 219 e con il successivo D.Lgs. attuativo n.154/2013; la legge infatti ha stabilito l’unicità di stato oltrepassando la precedente distinzione tra figlio legittimo e naturale. Si è, quindi giunti, ad una nuova definizione di parentela, oggi descritta dall’art.74 del Codice Civile “la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio sia adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età”.
L «Art. 315 (Stato giuridico della filiazione). riconosce-che “Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico». All’articolo 250 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a. il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente»;

b. al secondo comma, le parole: «sedici anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattordici anni»;

c. al terzo comma, le parole: «sedici anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattordici
anni»;

d. il quarto comma è sostituito dal seguente: «Il consenso non può essere rifiutato se risponde all’interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell’altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente, che fissa un termine per la notifica del
ricorso all’altro genitore. Se non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante; se viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l’audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore, ove capace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che l’opposizione non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del
consenso mancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all’affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell’articolo 315-bis e al suo cognome ai sensi dell’articolo 262»;

e. al quinto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all’interesse del figlio». L’unificazione ha prodotto alcuni rilevanti effetti  anche in materia  successoria, quali

-l’abrogazione del diritto di commutazione: cioè la possibilità dei figli legittimi di liquidare la quota dei figli naturali in denaro o in beni immobili, trattenendo per sé tutti gli altri beni del patrimonio ereditario:

-Applicazione del diritto di rappresentazione in forza del quale se un soggetto chiamato all’eredità o un legato sia premorto o rinunciatario, i suoi discendenti (intesi come figli nati nel e fuori il matrimonio) hanno il diritto di subentrare nel medesimo luogo e grado. Il soggetto che non intende o non può accettare l’eredità altrui deve essere legato al defunto da un particolare legame di parentela. Tale soggetto può essere un suo discendente senza più alcuna distinzione tra figlio naturale, legittimo o adottivo oppure un fratello o una sorella, considerando dopo la riforma anche i fratelli naturali.

-..il diritto di accettare l’eredità, come prevede l’art. 480 c.c., per i figli nati al di fuori del matrimonio, si prescrive in dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza di maternità o paternità e non, come previsto ante-riforma, dall’apertura della successione del genitore defunto.
Il diritto di legittimazione, inteso come acquisto della qualità di figlio legittimo da parte del figlio naturale a seguito dell’unione in matrimonio dei coniugi, è stato abolito.
2) COME E’ CAMBIATA LA TUTELA DEI MINORI CON LA CARTABIA?

Le modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia, circa i procedimenti relativi alle famiglie e ai minori, hanno previsto diversi steps.
In un primo momento, dal 22 giugno 2022 sono entrate in vigore le disposizioni relative alla modifica dei criteri del riparto di competenza tra Tribunale Ordinario e Tribunale per i Minorenni; la nuova formulazione dell’art. 403 c.c. (“Intervento della Pubblica Autorità a favore dei minore”); la revisione delle norme sul curatore speciale del minore; la nuova formulazione dell’art. 709-ter c.p.c. (“Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni”), nonché l’estensione dell’ambito di operatività della negoziazione assistita.  Quindi dal 30 giugno 2023 è stato implementato il rito unico applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie – oggi di competenza del Tribunale ordinario e del Tribunale per i minorenni – con esclusione dei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità e di adozione di minori, nonché quelli in materia di immigrazione. In esecuzione alla legge delega, nei termini richiesti, il Consiglio dei Ministri ha, infatti, approvato il decreto legislativo n. 149/2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 17 ottobre 2022) che detta le nuove norme per tutti i procedimenti della crisi matrimoniale e genitoriale, superando
l’attuale diversità di trattamento processuale tra figli nati in costanza di matrimonio e figli di genitori non sposati.  A proposito del rito la Riforma Cartabia ha introdotto un rito unico per tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie (riferimento all’art. 473 bis “Ambito di applicazione”), sganciandolo così dal processo di cognizione ordinario e creando un procedimento
quasi ad hoc che mette al centro del suo interesse i minori e la loro tutela a tutto tondo. In particolare, abbandonata la frammentazione dei riti che caratterizzava il precedente sistema delle controversie familiari, il nuovo rito si applica ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni, salvo che la legge disponga diversamente (quindi non sono solo stati unificati i procedimenti relativi alla separazione e divorzio con quelli di affidamento dei minori). Pertanto, si è giunti all’applicazione di regole processuali uguali per tutti i processi relativi ai rapporti familiari, che per il prossimo step già previsto comprenderanno anche quelli attualmente ancora attribuiti alla competenza funzionale del Tribunale minorile con l’abbandono definitivo del rito camerale, tipico, invece, dei procedimenti speciali e inidoneo, per sua natura, ad assicurare le
garanzie del giusto processo.

3) L’IMPORTANZA DELL’ASCOLTO DEI MINORI E’ UNO DEI PUNTI

Sicuramente l’ascolto del minore, previsto con più ristretta applicazione prima della Cartabia, è uno dei punti fondamentali per la tutela del minore stesso ed è importante in tutti i procedimenti che lo riguardano e che possano incidere sulla sfera dei suoi diritti e interessi, tenendo
di conto del suo punto di vista e delle sue opinioni, garantendogli l’informazione sulle conseguenze delle varie opinioni espresse.
La persona di età minore deve essere educata ed accudita nel rispetto dei diritti universalmente riconosciuti e secondo le sue attitudini e aspirazioni. Tali principi hanno come riferimenti normativi la Costituzione italiana e la Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui Diritti del fanciullo, ratificata dall’Italia con Legge 27 maggio 1991, n. 176 che, all’art. 12, che impone agli Stati membri di garantire al minorenne, capace di discernimento, il diritto di esprimere liberamente la propria opinione su ogni questione che lo interessa. Nel rispetto di tali riferimenti è richiamata specificamente la normativa sovranazionale che raccomanda l’ascolto della persona di minore età: nei procedimenti per adozione del minorenne vincolati al rispetto dei suoi desideri, opinioni e del suo consenso – Convenzione dell’Aja sulla Protezione dei minori e sulla Cooperazione (1993); nel Regolamento del 2019/n.1111 del Consiglio d’Europa si prevede che le autorità giurisdizionali nell’esercitare le competenze in materia di responsabilità genitoriale, devono garantire al minorenne la possibilità concreta e effettiva di esprimere la propria opinione direttamente o tramite un proprio rappresentante o tramite un organismo appropriato (ad es. il servizio sociale). Inoltre, nella Carta di Nizza del 2000, si riconosce al minorenne il diritto di esprimere liberamente la propria opinione che
sarà presa nella dovuta considerazione in ordine alla sua età e al suo grado di discernimento. L’ascolto del minorenne , previsto agli artt. 473-bis 4 e l’art. 473-bis 5:

Secondo l’art. 473-bis 4, il minorenne che ha compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore, ove capace di discernimento, è ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Le sue opinioni devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità; nel caso in cui il giudice, nell’assumere la decisione, si discosti da quanto espresso dal minorenne, in considerazione del suo preminente interesse, deve esprimere una puntuale motivazione del fatto di aver deciso diversamente da quanto espresso dal minorenne. Il giudice non procede all’ascolto, dandone atto con provvedimento motivato, se esso è in contrasto con l’interesse del minorenne o manifestamente superfluo, in caso di impossibilità fisica o psichica del minorenne o se quest’ultimo manifesta la volontà di non essere ascoltato. Nei procedimenti in cui si prende atto di un accordo dei genitori relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice procede all’ascolto soltanto se necessario. Secondo l’art. 473-bis 5, l’ascolto del minorenne è condotto dal giudice, il quale può farsi assistere da esperti e altri ausiliari. Se il procedimento riguarda più minorenni, di regola, il giudice li ascolta separatamente. L’udienza è fissata in orari compatibili con gli impegni scolastici del minorenne, ove possibile, in locali idonei e adeguati alla sua età, anche in luoghi diversi dal Tribunale. Prima di procedere all’ascolto, il giudice indica ai genitori, agli esercenti la responsabilità genitoriale, ai rispettivi difensori e al curatore speciale, i temi oggetto dell’adempimento; essi possono proporre argomenti e temi di approfondimento e, su autorizzazione del giudice, partecipare all’ascolto. Il giudice, tenuto conto dell’età e del grado di maturità del minorenne, lo informa della natura del procedimento e degli effetti dell’ascolto, e procede all’adempimento con modalità che ne garantiscano la serenità e la riservatezza. Il minorenne che ha compiuto quattordici anni è informato altresì della possibilità di chiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell’art. 473-bis.8. Dell’ascolto del minorenne è effettuata registrazione audiovisiva. Se per motivi tecnici non è
possibile procedere alla registrazione, il processo verbale descrive dettagliatamente il contegno del minorenne. La presenza o meno delle parti durante l’ascolto, anche disponendo di mezzi idonei (specchio unidirezionale e impianto citofonico) è decisa dal giudice e non più liberamente dalle parti, in quanto si intende salvaguardare la libertà di espressione del minorenne che potrebbe sentirsi condizionato dalla consapevolezza di essere ascoltato dai genitori o dai legali. Il giudice relatore, previo ascolto non delegabile del minorenne anche infradodicenne, dove capace di esprimere la propria volontà, può adottare provvedimenti comunque che lo riguardano,
salvaguardando il contraddittorio tra le parti, a pena di nullità del provvedimento e disporre d’ufficio mezzi di prova a tutela dei minorenni, nonché delle vittime di violenze, sempre garantendo il contraddittorio e il diritto alla prova contraria.

 

4) CON LA RIFORMA CARTABIA SONO STATE INTRODOTTE ALTRE NORME A FAVORE DEI MINORI?

La Riforma ha assegnato un ruolo significativo alla gestione negoziata della lite. L’istituto della Negoziazione assistita è stato introdotto dal d.l. 132/2014 (convertito nella l. 162/2014) al fine di definire le controversie in un contesto extraprocessuale, affidato esclusivamente alle parti e ai loro avvocati, il cui dovere deontologico è quello di “informare il cliente all’atto del conferimento dell’incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita” (ex art. 2, comma 7, d.l. 132/2014). Inizialmente tale istituto, in ambito familiare, trovava applicazione esclusivamente nei seguenti casi:
1. separazione personale;
2. cessazione degli effetti civili del matrimonio;
3. scioglimento del matrimonio;
4. modifica delle condizioni di separazione e divorzio;
5. scioglimento delle unioni civili (ex art. 25, L. n. 76 del 2016) e relativa modifica delle
condizioni assunte.

Con la Riforma si è voluto però fare un passo avanti, e colmare quel vuoto di tutela normativa esistente in precedenza, estendendone l’ambito di applicazione (a partire dal 22 giugno 2022) anche ai casi di figli nati fuori dal matrimonio, che siano minori ovvero maggiorenni non
economicamente autosufficienti, disciplinandone le modalità di mantenimento. Così facendo, il legislatore – in un’ottica di valorizzare il più possibile le ADR (alternative dispute resolution) – incentiva la ricerca di una soluzione consensuale anche in quegli ambiti in cui fino ad oggi la Negoziazione assistita era preclusa. Una delle novità maggiormente qualificanti della Riforma – già in atto – è sicuramente quella di
realizzare un modello di giustizia proiettato a superare la “logica avversariale dicotomica” tipica del processo, per favorire viceversa una modalità compositiva dei conflitti, tramite strumenti alternativi di risoluzione delle controversie. Guardando più da vicino gli istituti della Negoziazione assistita e della Mediazione familiare, notiamo come la Riforma abbia assegnato un ruolo significativo alla gestione negoziata della lite. Ad ogni modo l’art. 473bis.21 c.p.c. prevede la necessaria comparizione personale delle parti, salvo gravi e comprovati motivi. La comparizione delle parti è ritenuta fondamentale perché il giudice, da un lato, prende atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare, e, allo stesso tempo, viene garantito il diritto ai coniugi di essere sentiti direttamente dall’organo giudicante, il quale dovrà formulare una motivata proposta conciliativa che riguardi l’intera controversia.

All’udienza, il Giudice deve sentire le parti e, qualora ne ravvisi l’opportunità e ottenuto il consenso di entrambi, può rinviare l’adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti per consentire ai coniugi, che si avvalgono di esperti, di tentare una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse materiale e morale dei figli. E’ stata, altresì, ampliata la figura del Pubblico Ministero (art. 473 bis. 3) cosicchè a seguito dell’unificazione dei riti e poi con l’ istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, con uffici giudiziari unici, la figura del pubblico ministero appare centrale, non soltanto come soggetto che interviene nei procedimenti riguardanti i minorenni, ma soprattutto come parte processuale autonoma. “Nell’azione civile e al fine di adottare le relative
determinazioni, il pubblico ministero può assumere informazioni, acquisire atti e svolgere accertamenti, anche avvalendosi della polizia giudiziaria e dei servizi sociali, sanitari e assistenziali.”

La norma, infatti, pone particolare attenzione all’attuazione forzata dei provvedimenti in caso di mancato accordo tra le parti che deve avvenire avvalendosi di personale specializzato. Il tema di fondo affrontato dal legislatore con simile previsione riguarda, in primo luogo, la necessità di agire tempestivamente per evitare che il provvedimento sull’affidamento dei figli già emesso, o quello emesso durante il procedimento in corso, non venga concretamente attuato. La scelta normativa recepisce, in tutta evidenza, gli orientamenti della CEDU, finalizzati a promuovere una legislazione che garantisca la tutela dei diritti fondamentali riconosciuti. Infatti, la tempestività nell’attuazione dei provvedimenti in tema di affidamento è da tempo al centro delle valutazioni di adeguatezza degli strumenti introdotti dall’ordinamento per la tutela dei legami familiari significativi in caso di separazione e divorzio. La norma individua il giudice al quale rivolgersi nei casi in cui siano sorti contrasti tra le parti, in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale o comunque qualora sorgano impedimenti o difficoltà, anche oggettive, che non consentano l’attuazione del provvedimento di affidamento del minore. In altri termini, in caso di fallimento degli interventi finalizzati all’individuazione di un accordo con tutti i soggetti coinvolti (con i genitori, gli esercenti la responsabilità genitoriale, il pubblico ministero, il tutore, il curatore e curatore speciale se nominati), il giudice esercita il suo potere regolativo fino all’ultima scelta,
assolutamente residuale, di autorizzare l’utilizzo della forza pubblica. La scelta di giovarsi dell’ausilio della forza pubblica viene, infatti, rigidamente ancorata dal legislatore alla coesistenza di due elementi di valutazione: 1) l’assoluta indispensabilità del ricorso
ad essa; 2) la salvaguardia della tutela psicofisica del minore. Tutti gli elementi del procedimento vanno inseriti nella motivazione del provvedimento che andrà effettuato sotto la vigilanza del giudice e in considerazione delle caratteristiche della situazione, anche con il sostegno di personale sociosanitario laddove ritenuto opportuno. Analogo intervento, ma senza il contraddittorio, è possibile da parte del giudice nel caso sussista il pericolo di sottrazione del minorenne ovvero di altre condotte in grado di impedire l’attuazione del provvedimento. Tale disciplina risponde all’esigenza di provvedere in via prioritaria alla tutela immediata del minorenne, ma garantendo
parallelamente le esigenze del diritto di difesa attraverso l’efficace e immediato ripristino del contraddittorio, a richiesta di parte, per la revisione del provvedimento a tutela del minorenne il giudice può nominare d’ufficio il curatore speciale, adottare provvedimenti opportuni e disporre mezzi di prova al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal Codice civile, nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria.

5) COSA SUCCEDE NEL CASO IN CUI UN FIGLIO SI RIFIUTI DI AVERE A CHE FARE CON UN GENITORE?

Rifiuto del minore a incontrare il genitore (art. 473 bis.6) Premesso che è fondamentale che i figli mantengano un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori al fine di riceverne cura, educazione, istruzione e assistenza morale, nel rispetto del diritto alla bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantire una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, il giudice, prevalentemente, opterà per l’affidamento condiviso dei figli, il quale può essere derogato solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per il minore. Qualora si configuri un caso del genere, allora il giudice dovrà scegliere il genitore collocatario e sarà fondamentale l’ascolto del minore anche infra-dodicenne, adempimento necessario previsto a pena
di nullità. Qualora il figlio minorenne rifiuti di incontrare uno o entrambi i genitori, si prevede che il giudice, dopo averlo sentito e raccolte tutte le necessarie informazioni, accerti le cause del rifiuto e possa disporre l’abbreviazione dei termini processuali. Allo stesso modo il giudice può procedere qualora vengano segnalate condotte inadeguate di un genitore, tali da ostacolare il rapporto con l’altro
genitore o la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Il fondamento della norma deve essere ravvisato nell’esigenza di garantire una pronta tutela in tutti i casi in cui vi sia il rischio di compromissione del mantenimento della relazione affettiva tra il minorenne e il genitore o tra il minorenne e gli ascendenti o altri parenti di
ciascun ramo genitoriale: al riguardo, il legislatore ha reputato necessario prevedere che il giudice debba procedere prontamente e personalmente all’ascolto, fatta salva la possibilità di farsi assistere da un esperto o altro ausiliario. In particolare può essere individuato un
consulente, il quale deve far emergere, sulla base di indagini e valutazioni basati su metodologie e protocolli scientifici, i profili di personalità del minore. Ciò equivale ad un disconoscimento della PAS (Parental Alienation Syndrome), intesa quale frutto di una programmazione dei figli da parte di uno dei genitori, c.d. genitore alienante, così che il minore disprezzi e non voglia più frequentare l’altro genitore (di solito il non collocatario). Il giudice potrà poi assumere sommarie informazioni da soggetti che possano riferire su circostanze utili ai fini della decisione, sulle cause del rifiuto del minorenne ad avere contatti o ad incontrare il genitore, gli ascendenti o altri familiari.

6) QUALI MISURE DI SUPPORTO AL NUCLEO FAMILIARE VENGONO OFFERTE?

La normativa pone particolare attenzione alla possibilità di attivare misure di supporto al nucleo familiare e alla responsabilizzazione dei genitori. In particolare sono offerte misure di supporto al nucleo familiare e alla responsabilizzazione dei genitori che possono essere attivate in favore dei minori: la nomina di un esperto su richiesta delle parti (art. 473-bis 26), la mediazione familiare
(art. 473 bis.10), Il D.Lgs. 149/2022 prevede la facoltà per il giudice, su istanza congiunta delle parti, di nominare uno o più ausiliari al fine di aiutare le parti al superamento di eventuali conflitti e al miglioramento delle relazioni, individuando gli obiettivi dell’attività che questo esperto deve svolgere (al di fuori del processo), fissando i termini per il deposito della sua relazione. La funzione dell’esperto cessa nel momento in cui il giudice emette la decisione. Il consenso dato dai genitori dovrebbe permanere per tutta la durata del processo; nel caso in cui si verificasse un’ingiustificata revoca, da parte di uno o da entrambi, tale scelta potrebbe essere valutata dal giudice nel momento della decisione, anche in senso negativo. La mediazione familiare è richiamata nelle nuove norme all’art. 473 bis.10. Trattasi di un percorso mirato alla riapertura di un canale comunicativo, messo a disposizione della coppia in crisi, per discutere e programmare i diversi aspetti concreti della separazione o del divorzio.

Prima della riforma, la Mediazione familiare, sul piano legislativo, veniva menzionata con richiami sporadici e non coordinati e lasciava alla discrezione dei Tribunali più “illuminati” farne invito alle parti: art. 337-octies, comma 2, c.c per quanto riguarda la facoltà del giudice di prospettare la Mediazione ai coniugi e art. 6, comma 3, l. 162/2014 circa l’obbligo di informativa sulla Mediazione familiare richiesto agli avvocati nei confronti dei loro clienti. Ma anche in questo caso la Riforma Cartabia ha deciso di conferire una dignità specifica a un
istituto, quello della Mediazione familiare appunto, inteso come strumento complementare e
integrativo della risoluzione della controversia. La giurista e professoressa Marta Cartabia in occasione di un intervento sulla riforma della giustizia ha affermato: “La nostra società ha un gran bisogno di imparare a ricomporre i conflitti … imparare a disinnescare il potenziale esplosivo del conflitto – di qualunque natura esso sia – prima che deflagri, e offrire strumenti giuridici per farlo, oltre che un bene in sé, il più efficace contributo alla modernizzazione della macchina della giustizia che potremo consegnare alle generazioni
future”.

Nello specifico il legislatore sono stati disciplinati determinati aspetti relativi a:

1. Informativa: con il Decreto di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, emesso a seguito del deposito del ricorso introduttivo del giudizio, il Giudice “informa le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare” (ex art. 473-bis.14 c.p.c).
1. Invito ad esperire il tentativo di Mediazione familiare: “Il giudice può, in ogni momento, informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare e invitarle a rivolgersi a un mediatore…” (art. 473-bis.10 c.p.c).
2.  Interruzione del percorso di Mediazione familiare in caso di notizia di abusi o violenze (art. 473-bis.43 c.p.c).
3. Istituzione dell’elenco dei Mediatori familiari presso i Tribunali consultabili dalle parti in maniera da poter scegliere con più facilità il professionista con cui intraprendere il
percorso.

La norma prevede ex art. 473-bis.10 c.p.c “…rivolgersi a un mediatore, da loro scelto tra le persone iscritte nell’elenco formato a norma delle disposizioni di attuazione del presente codice, per ricevere informazioni circa le finalità, i contenuti e le modalità del percorso e per valutare se intraprenderlo”). La mediazione familiare è infatti regolamentata in ordine alla formazione dei mediatori familiari, alle regole deontologiche e alle tariffe applicate. I mediatori devono essere iscritti ad un particolare elenco presso le associazioni di settore, avere determinate competenze giuridiche e di tutela in ambito minorile. La mediazione familiare è un percorso di ristrutturazione e rigenerazione della relazione tra le parti, si avvale del professionista, per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse materiale e morale dei figli. Il mediatore familiare è tra le figure professionali con le quali l’assistente sociale collabora e condivide le azioni di accompagnamento del nucleo familiare.

7) QUALI SONO I TEMPI PER UN PROCEDIMENTO DI AFFIDAMENTO?

La disciplina del rito unico prevede tempi, forme e contenuti , ma non vi è un espresso termine. Potrebbe essere trattata la causa in tempi brevissimo. cosicchè, dopo la prima udienza, il Giudice potrebbe ritenere la causa matura senza la necessità di alcuna istruttoria, rimettendola per la decisione. Ove il Giudice ritenga necessaria una istruttoria, ammettendo le istanze delle Parti e/o utilizzando i propri poteri accerti la necessità di ulteriore istruttoria, sarà rinviato il procedimento all’uopo . Nel medio tempore sono presi i provvedimenti indifferibili per gestire per cercare di fornire, immediatamente, alla famiglia disaggregata una soluzione, ancorché temporanea e provvisoria, ma rispondente agli interessi e alle esigenze attuali, senza dover attendere l’intero corso del procedimento. Ovviamente la soluzione trovata con i provvedimenti temporanei ed urgenti può essere modificata in ogni momento del procedimento per allineare lo stato di diritto a quello di fatto che, inevitabilmente, si viene a creare a causa della fisiologica evoluzione della situazione fattuale del
nucleo familiare. Sono inoltre previste le misure cautelari che possono essere adottate in via urgente, senza immediato contraddittorio. Ad ampliamento della disciplina dei contenuti del decreto presidenziale, all’art. 473-bis.15 c.p.c. in caso di pregiudizio imminente è prevista la possibilità che il Presidente adotti provvedimenti opportuni, assunte, quando occorre, sommarie informazioni, prima ancora che
sia suscitato il contraddittorio, salvo poi fissare udienza entro quindici giorni nella quale riesaminare la situazione e confermare, modificare o revocare le misure adottate. La misura inaudita altera parte risponde alla necessità di assicurare protezione contro situazioni di grave e urgente pregiudizio che possono verificarsi anche in corso di causa; quindi, è possibile l’adozione di tale misura anche nel prosieguo del giudizio, imponendosi comunque sempre, anche in tal caso, la fissazione di un’udienza ravvicinata per la “convalida” o meno della misura. Il giudice relatore, fatte salve le situazioni in cui emergano elementi di violenza di genere o domestica, può invitare le parti ad esperire un tentativo di mediazione familiare, in caso di rifiuto di una delle due parti, il giudice adotta provvedimenti temporanei e urgenti Al termine della fase istruttoria, il Giudice relatore fisserà l’udienza per la decisione, assegnando primo un termine di giorni sessanta per il deposito di note scritte contenenti le precisazioni e conclusioni, un secondo termine di giorni trenta per il deposito di comparse conclusionali e, infine,
un ulteriore termine di giorni quindici per le repliche. A seguito di ciò, il giudice delegato, all’udienza, ascolterà la posizione dei difensori e rimetterà la causa al collegio che dovrà, nei successivi sessanta giorni, depositare la sentenza. E’ questo l’unico termine previsto per la decisione.