Non sempre può essere addebitata al coniuge che tradisce la separazione

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Corte di Cassazione, sentenza n. 32562 del 01.09.2010

Linea dura della Cassazione sui figli contesi. Rischia una condanna penale e di dover risarcire il danno morale il coniuge affidatario del minore che nega all’ex, anche una sola volta, di vedere il figlio, violando quanto stabilito dal giudice della separazione. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 32562 di oggi, ha confermato la condanna inflitta dalla Corte d’Appello di Bologna a una mamma che si era rifiutata di rispettare gli incontri fissati dal giudice della separazione fra l’ex marito e la figlia adolescente. Non solo. La donna dovrà risarcire il padre anche del danno che i giudici di merito, con verdetto confermato e reso definitivo in Cassazione, hanno quantificato in 3mila euro. Insomma la sesta sezione penale ha ritenuto corrette le valutazione fatte dai giudici bolognesi che, si legge in sentenza, “con proprio ragionamento probatorio, hanno descritto le prove e in base a esse hanno ritenuto che vi fu una consapevole condotta volta ad eludere le statuizioni del giudice civile circa il diritto di visita del padre alla figlia minore; condotta realizzabile anche con un solo atto che rilevi la dolosa elusione del dovere di rispettare le decisioni del giudice sull’affidamento e l’esercizio dei diritti inerenti la potestà genitoriale”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 17336 del 23.07.2010

I coniugi non devono necessariamente essere presenti alla conciliazione. L’assenza di uno dei coniugi non comporta infatti la fissazione di una nuova udienza, e non determina la nullità della sentenza di divorzio. Lo ha stabilito la Suprema Corte nella sentenza in esame, respingendo il ricorso di una donna contro la decisione con cui la Corte d’Appello di Roma aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del suo matrimonio con l’ex marito. La signora invocava la nullità della sentenza, dal momento che i giudici di secondo grado avevano pronunciato il divorzio senza che fosse consumato il tentativo di conciliazione, mancando all’udienza entrambi i coniugi. I giudici della prima sezione civile hanno respinto la sua tesi difensiva, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale “il tentativo di conciliazione nelle cause di divorzio, pur configurandosi come un atto necessario ai fini dell’ indagine sulla irreversibilità della crisi coniugale, non costituisce un presupposto indefettibile del giudizio, onde la mancata comparizione di una delle parti non comporta la fissazione necessaria di una nuova udienza presidenziale, che per contro può essere omessa quando, con incensurabile apprezzamento discrezionale, non se ne ravvisi la necessità 1′ opportunità. La cassazione ha quindi ribadito che l’assunto della donna, secondo cui la mancata partecipazione di entrambi i coniugi, nell’insussistenza di gravi e comprovati motivi, avrebbe comportato l’improcedibilità del giudizio, è privo di ogni supporto normativo.

Corte di Cassazione, sentenza n.16873 del 30.07.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che non sempre può essere addebitata al coniuge che tradisce la separazione. Non è detto infatti che il tradimento sia stata la causa della crisi matrimoniale. E’ quanto si desume da una sentenza della Corte di Cassazione dove si fa notare che se di norma l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale determina l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza è pur sempre possibile accertare che, in concreto, non vi è alcun nesso di causalità tra l’infedeltà e la crisi di coppia. Si può includere l’addebito, dunque, dopo un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi. In sostanza, spiega la Corte, il giudice di merito può accertare la preesistenza d’una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza solo formale.