Assegno di mantenimento: anche gli immobili possono essere irrilevanti

  • Categoria dell'articolo:Diritto di Famiglia
  • Tempo di lettura:3 minuti di lettura

Con l’ordinanza n. 23088 del il 30/10/2016, la Corte di Cassazione ha ribadito che in caso di divorzio deve essere garantito il tenore di vita goduto dal coniuge in costanza di matrimonio. Nella comparazione delle contrapposte capacità patrimoniali, si tiene conto anche del patrimonio immobiliare e non solo del reddito da lavoro: nel caso in esame gli immobili dell’ex marito non avevano inciso sul tenore di vita della coppia, diventando così irrilevanti ai fini del riconoscimento e della determinazione dell’assegno di mantenimento. Su questo disposto, la Cassazione ha quindi rigettato il ricorso dell’ex moglie, la quale impugnava la sentenza della Corte d’Appello che non le attribuiva l’assegno richiesto, lamentando la mancata considerazione della consistenza del patrimonio immobiliare del marito.

Concordando con il giudice territoriale, la Corte ha affermato, invece, che il patrimonio dell’ex coniuge, pur essendo stato preso in considerazione, forniva redditi talmente esigui da non poter incidere in modo decisivo sul tenore di vita familiare. Pur potendo presumere “la possibilità di un futuro aumento del reddito” di costui, in ragione degli immobili posseduti, essendo allo stato attuale i redditi complessivi della moglie analoghi a quelli del marito, non rilevavano ai fini di una eventuale determinazione dell’assegno di divorzio. Per giurisprudenza consolidata, ha concluso, infatti, la Corte, “le condizioni economiche delle parti vanno considerate in concreto e non sulla base di un apprezzamento soltanto probabilistico”.

Numerosi sono i precedenti della Cassazione in cui si fa riferimento al valore del patrimonio immobiliare e alla sua incidenza nella determinazione del diritto al mantenimento. Tra quelle di maggiore interesse:

 

-Cassazione Civile n. 2747/2011

Al coniuge che dispone di un reddito di per sé congruo, ma non tale da consentire la conservazione dell’elevatissimo tenore di vita condotto durante la convivenza matrimoniale, grazie all’eccezionale posizione reddituale e soprattutto patrimoniale dell’altro coniuge, compete un assegno divorzile, in misura tale da assicurare – almeno in via tendenziale e parziale – il raggiungimento di standard di vita vicini a quelli già goduti (nella specie, la Corte, ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto alla ex moglie un mantenimento di 5.000 mensili perché il marito era titolare di un reddito molte volte superiore a quello della moglie, e soprattutto aveva un consistente patrimonio immobiliare).

 

-Cassazione civile n. 5492/2001

Nel caso in cui il patrimonio immobiliare del coniuge che chiede l’assegno di mantenimento e gli eventuali suoi redditi non patrimoniali non siano in grado di assicurargli il mantenimento del pregresso tenore di vita senza doversi ricorrere alla loro, sia pure parziale, alienazione, prima di potergli negare il diritto all’assegno il giudice deve esaminare quale sia la posizione economica complessiva del coniuge nei cui confronti l’assegno sia richiesto, per verificare se sia tale da consentire (nel bilanciamento dei rispettivi interessi, nel quadro di quelli della famiglia nel suo insieme), attraverso la corresponsione di un assegno di mantenimento, di conservare ad entrambi i coniugi il pregresso tenore di vita, senza intaccare il patrimonio di nessuno di loro.