Allontanare il coniuge forzatamente da casa costituisce reato penale di “violenza privata”

Se nulla vieta al coniuge di abbandonare volontariamente la casa adibita a residenza famigliare, al contrario, l’imposizione dell’allontanamento, che non trovi giustificazione in un provvedimento dell’autorità giudiziaria, ha serie conseguenze tanto sul piano civilistico che su quello penalistico.

Quanto al primo profilo, il coniuge che si veda illegittimamente spossessato dell’immobile, potrà agire a tutela di tale possesso, attraverso l’azione denominata “reintegrazione del possesso” al fine di riottenere la disponibilità dell’immobile stesso.
Si osservi, peraltro, come il più recente orientamento giurisprudenziale tenda ad accordare tale tutela non solo alle coppie unite in matrimonio ma anche alle “coppie di fatto”. Infatti, prosegue la Corte, sostenere che il convivente sia paragonabile a un mero “ospite” o “tollerato”, si pone in contrasto rispetto “alla rilevanza giuridica e alla dignità stessa del rapporto di convivenza di fatto, la quale – con il reciproco rispettivo riconoscimento di diritti del partner, che si viene progressivamente consolidando nel tempo, e con la concretezza di una condotta spontaneamente attuata – da vita, anch’essa, ad un autentico consorzio familiare, investito di funzioni promozionali”.

Ma “l’allontanamento forzoso” del coniuge, come detto sopra, non è privo di conseguenze nemmeno dal punto di vista penalistico, e infatti la Corte di Cassazione ha ravvisato in questa condotta gli estremi del reato di “violenza privata” in base al quale “chiunque con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni”. In particolare, secondo la Corte, a nulla rileva il fatto che il coniuge allontanato si fosse momentaneamente trasferito presso i genitori e che, dunque, la casa fosse in uso esclusivo all’altro coniuge, in quanto il primo – dopo il volontario allontanamento – ha tutto il diritto di tornare nella casa coniugale quando vuole, senza possibilità per l’altro coniuge di opporsi o di escluderlo.