Affido condiviso: per le decisioni ordinarie non è necessario il consenso congiunto

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La Suprema Corte, si è pronunciata in materia di decisioni di ordinaria amministrazione nei casi di affidamento condiviso che prevede l’esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi i genitori, secondo un comune orientamento nella cura della prole e ha chiarito che, nel miglior interesse del minore, spettano però al genitore collocatario, senza necessità di consenso congiunto.

In questo caso, un padre chiedeva al Tribunale la modifica del provvedimento che stabiliva l’affidamento congiunto del figlio con collocamento prevalente presso di lui e la compartecipazione dei genitori alle spese straordinarie. L’uomo, evidenziando il comportamento oppositivo della madre, riteneva opportuno l’affidamento esclusivo del figlio con una riduzione dei tempi di permanenza dello stesso presso la sua ex. Dopo la decisione dei giudici di merito che non consideravano sussistenti i presupposti per un affidamento esclusivo, data l’assenza di condotte di particolare gravità della madre, il padre ricorreva in Cassazione.

Pertanto, il genitore non affidatario potrà concordare con l’altro solo le decisioni di maggiore interesse, riguardanti i figli, ed avrà ha il diritto-dovere di vigilare sulla loro crescita, potendo anche ricorre all’autorità giudiziaria qualora il genitore affidatario avesse preso decisioni pregiudizievoli per l’interesse della prole.