Ebbene, il lavoratore subordinato è tenuto ad avere sempre un comportamento trasparente nei confronti del proprio datore di lavoro, senza – quindi – compiere gesti, anche al di fuori del luogo di lavoro, che possano contrastare o nuocere agli interessi e agli obiettivi aziendali.
Il caso che dato vita alla sentenza è quello di un dipendente di RFI che ha impugnato in tribunale il licenziamento inflittogli perché, a seguito di un’ordinanza di custodia cautelare per il reato di favoreggiamento verso associazione mafiosa, si erano evidenziate le attività economiche concorrenziali nel settore della cantieristica navale. Quindi era emerso dai fatti che il dipendente licenziato esercitava un’attività imprenditoriale, in parte concorrente con quella della società datrice e, soprattutto, senza l’autorizzazione di quest’ultima.
Rigettando il ricorso del lavoratore, la Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d’Appello, che aveva a suo tempo ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare anche solo per la violazione del codice etico della società, il quale obbligava i dipendenti a richiedere l’autorizzazione aziendale per ogni attività economica o collaborazione con soggetti terzi.
