La Corte Costituzionale, con riferimento all’art. 3 della Costituzione, ha stabilito l’incostituzionalità dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori nel testo modificato dalla Riforma Fornero.
Con la sentenza n. 59/21 del 1° aprile la Corte afferma che vi è una violazione del principio di uguaglianza nella parte in cui l’art. 18 prevede che «il Giudice, una volta accertata la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, “può altresì applicare”, invece che “applica altresì” la tutela reintegratoria».
Secondo la Corte infatti da ciò potrebbero essere consequenziali delle ingiustificate disparità di trattamento.
Per i licenziamenti economici, il fatto che non vi sia un chiaro criterio direttivo rende facoltativa una possibile reintegrazione.
Infatti la scelta tra la tutela reintegratoria e la tutela indennitaria, è rimessa a una valutazione giudiziale altamente controvertibile.
Al giudice invece viene riconosciuta una discrezionalità che non deve «sconfinare in un sindacato di congruità e di opportunità. Il vaglio della genuinità della decisione imprenditoriale garantisce che il licenziamento rappresenti pur sempre una extrema ratio e non il frutto di un insindacabile arbitrio».