L’orario straordinario consiste nelle ore di lavoro al di fuori dell’orario di lavoro normale, quantificato dalla normativa vigente in 40 ore settimanali.
In virtù della disciplina collettiva applicabile, il ricorso allo straordinario è ammesso per un periodo non superiore a 250 ore annue e quindi, la sua usufruizione deve essere contenuta. La richiesta continua e ripetitiva di prestazioni eccedenti i limiti massimi stabiliti dalla legge o dalla contrattazione collettiva rispetto alla misura (giornaliera, settimanale, periodale o annua) del lavoro o la violazione delle regole sui riposi – come anche lo svolgimento della prestazione secondo modalità temporali irragionevoli – configura, infatti, una responsabilità del datore di lavoro per il danno arrecato alla salute, oltre che alla personalità morale del lavoratore.
E se il dipendente fa gli straordinari senza essere autorizzato dal datore di lavoro? Ha diritto in ogni caso ad una retribuzione maggiorata?
Invero, in molte realtà lavorative, si verificano situazioni che danno diritto al pagamento degli straordinari, anche se non sono stati formalmente autorizzati dal datore di lavoro. L’articolo 2126, comma 2, del codice civile stabilisce infatti che «Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione».
Ebbene, quando gli straordinari non sono stati autorizzati preventivamente, ma sono stati effettivamente svolti, il lavoratore ha comunque diritto al pagamento, a condizione che tali ore siano documentate.
Un’importante sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che i lavoratori hanno diritto alla retribuzione per le ore di straordinario, anche in assenza di un’autorizzazione preventiva del datore di lavoro. La Corte ha dato ragione ai lavoratori, confermando che, se il lavoro straordinario era necessario per il corretto svolgimento delle mansioni, la mancanza di un’autorizzazione preventiva non poteva impedire il pagamento delle ore extra.
