Virus sospetto sul computer di una lavoratrice: trovati durante l’accertamento accessi a siti per ragioni private

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Il caso

In seguito dell’accertamento della diffusione di un virus nella rete aziendale di una Fondazione, l’amministrazione del sistema informatico aveva eseguito l’acceso sul computer di una lavoratrice e appurato che nella cartella dei file scaricati era presente quello che aveva propagato il virus.

In occasione dell’accertamento venivano tuttavia rilevati numerosi accessi per ragioni private a siti “per un tempo lungo, tale da integrare una sostanziale interruzione della prestazione lavorativa”.

Inevitabile il licenziamento per giusta causa della lavoratrice che impugnava dinnanzi al Tribunale di Roma la sanzione chiedendo che ne fosse accertata l’illegittimità e che fosse disposta la sua reintegrazione nel posto di lavoro.

Tribunale e Corte d’Appello ritengono che non vi sia stata alcuna violazione dell’art. 4 dello Statuto del lavoratori e ritengono legittimo il licenziamento per giusta causa giacché il controllo sul computer aziendale della donna “si era reso necessario per verificare l’origine del virus che aveva infettato il sistema informatico della Fondazione criptando dati e causandone in parte irrimediabilmente la perdita”. 

La Suprema Corte afferma che sono consentiti i controlli aziendali tecnologici da parte del datore di lavoro per la tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o per evitare comportamenti illeciti, esclusivamente in presenza di un sospetto fondato di un illecito, purché sia assicurato un corretto bilanciamento “tra le esigenze di salvaguardia della dignità e riservatezza del dipendente e quelle di protezione, da parte del datore di lavoro, dei beni (in senso lato) aziendali”.

Nella vicenda di specie mancano le condizioni necessarie e di conseguenza la verifica dell’utilizzabilità dei dati raccolti ai fini disciplinari dal datore di lavoro andrà condotta alla stregua dell’art. 4, commi 2 e 3, l. n. 300/1970.

Con la sentenza n. 25732/21 del 22 settembre la Corte di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.