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Cassazione civile sez. VI sentenza 28/09/2015 n.19126

Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27 luglio 2009 B.G. ha convenuto davanti al Tribunale di Udine D.S.M. – conduttore di un immobile ad uso commerciale di sua proprietà, sito in (OMISSIS) – chiedendone la condanna al risarcimento dei danni derivati da un incendio sviluppatosi il 31 luglio 2006, che ha distrutto l’immobile.
La domanda risarcitoria era fondata sull’inadempimento dell’obbligo di custodia di cui all’art. 1588 c.c., e sull’addebito al conduttore di non avere stipulato apposita polizza assicurativa, come convenuto nel contratto.
Il conduttore ha resistito alle domande, deducendo essere risultato dagli atti dell’inchiesta penale che l’incendio era stato provocato dall’atto doloso di un soggetto ignoto, introdottosi abusivamente nell’appartamento durante la sua assenza. Ha affermato di avere stipulato apposita polizza assicurativa con la s.p.a. Axa, la quale non ha indennizzato il sinistro perchè non addebitabile a colpa dell’assicurato.
Con sentenza del 2010 il Tribunale ha respinto le domande attrici, sul rilievo che l’incendio era da ascrivere a caso fortuito; che il conduttore aveva adempiuto ad ogni obbligo di custodia ed alla clausola relativa all’obbligo di assicurazione.
Proposto appello dal B., a cui ha resistito l’appellato, con sentenza 14 maggio – 6 giugno 2013 n. 472 la Corte di appello di Trieste, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato il D.S. al risarcimento dei danni, quantificati in Euro 172.007,31, ed al pagamento dei canoni di locazione maturati successivamente all’incendio, con la motivazione che, essendo rimasta ignota la causa dell’incendio, la relativa responsabilità doveva essere posta a carico del conduttore.
Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo di appello, relativo all’addebito di responsabilità al conduttore per la mancata stipulazione di polizza assicurativa e ha posto a carico di quest’ultimo le spese dell’intero giudizio.
Il D.S. propone tre motivi di ricorso per cassazione.
Resistono con controricorso gli eredi del B., deceduto nelle more, come indicati in epigrafe, proponendo un motivo di ricorso incidentale condizionato.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 1588 e 2729 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, nel capo in cui la sentenza di appello ha ritenuto non dimostrata la causa dell’incendio e ne ha addebitato la responsabilità al conduttore, sebbene questi avesse fornito la prova positiva e concreta che l’evento aveva avuto origine da un atto doloso, compiuto da ignoti.
Egli aveva infatti allegato agli atti la perizia svolta in sede penale, su incarico del pubblico ministero, la quale ha accertato che persona ignota si era introdotta nottetempo nell’immobile, mediante effrazione della recinzione e della porta di accesso; aveva cosparso il pavimento di liquido infiammabile e vi aveva dato fuoco, mentre esso conduttore si trovava in vacanza ad Amalfi.
Ha soggiunto che gli atti penali sono stati archiviati per essere rimasto ignoto l’autore dell’illecito e che il locatore non ha proposto opposizione all’archiviazione; nè ha specificamente contestato le circostanze di fatto e i documenti da lui prodotti a dimostrazione della non imputabilità del fatto.
2.- Il motivo è fondato.
A norma dell’art. 1588 c.c., il conduttore è responsabile della perdita o del deterioramento del bene locato, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che si sono verificati per causa a lui non imputabile.
Il ricorrente ha dimostrato, tramite gli accertamenti compiuti nel corso dell’inchiesta penale – la cui veridicità il resistente non ha contestato – che l’incendio si è verificato a causa dell’atto doloso di un terzo, rimasto sconosciuto. Ha quindi dimostrato che la distruzione dell’immobile è dipesa da causa a lui non imputabile.
La Corte di appello ha erroneamente equiparato il mancato accertamento dell’identità dell’autore dell’incendio al mancato accertamento della causa che ha provocato l’incendio, mentre si tratta di concetti distinti.
L’essere rimasto ignoto l’autore del fatto non esclude che sia stata offerta la prova della non imputabilità al conduttore dei danni che ne sono derivati, ove si tratti del comportamento doloso di un terzo (cfr. Cass. civ. 10 ottobre 2008 n. 25028, che ha ravvisato il caso fortuito in analogo caso di incendio doloso, provocato da un soggetto rimasto ignoto).
Salvo che il locatore dimostri che il l’incendio ebbe a verificarsi per una qualche colposa omissione di custodia da parte di lui:
circostanze che nella specie non sono state neppure dedotte.
La sentenza impugnata deve essere per questa parte cassata.
3.- Il secondo ed il terzo motivo, che attengono alla quantificazione dei danni, sono assorbiti.
4.- Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato gli eredi B. denunciano violazione degli artt. 420, 189 e 343 c.p.c., nel capo in cui la sentenza impugnata ha ritenuto inammissibile perchè tardivo il secondo motivo di appello, con cui il locatore lamentava il rigetto della domanda di risarcimento dei danni derivatigli dall’inadempimento del conduttore all’obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa in suo favore, a copertura di tutti i rischi da incendio.
La Corte di appello sarebbe incorsa in errore, in quanto l’addebito attinente all’omessa assicurazione sarebbe stato sollevato dal locatore fin dall’atto introduttivo del giudizio di primo grado e la domanda di condanna del conduttore questo titolo sarebbe stata proposta all’udienza di cui all’art. 420 c.p.c..
2.1.- Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, poichè i ricorrenti non hanno riportato nel ricorso il contenuto (nella parte rilevante in questa sede) degli atti mediante i quali avrebbero proposto la domanda in oggetto; nè hanno dichiarato di avere prodotto gli atti medesimi in allegato al ricorso, specificando come siano contrassegnati e dove siano reperibili fra gli altri atti e documenti di causa, sì da consentirne a questo Collegio l’esame e il controllo, come prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., n. 6, con riguardo agli atti ed ai documenti sui quali il ricorso si fonda (Cass. civ. 31 ottobre 2007 n. 23019; Cass. civ. Sez. 3, 17 luglio 2008 n. 19766 e 11 febbraio 2010 n. 8025; Cass. civ. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547, Cass. civ. Sez. Lav., 7 febbraio 2011 n. 2966; Cass. civ. S.U. 3 novembre 2011 n. 22726, quanto alla necessità della specifica indicazione del luogo in cui il documento si trova).
In ogni caso, il motivo è infondato nel merito, se non anche inammissibile, poichè i ricorrenti denunciano l’erroneità della sentenza di appello che ha ritenuto non tempestivamente proposta la domanda di risarcimento dei danni per l’asserito inadempimento del conduttore all’obbligo di stipulare il contratto di assicurazione, ma non hanno specificamente indicato nel ricorso in quale sede avrebbero proposto la domanda stessa.
Essi richiamano parte dell’espositiva in fatto dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, ove effettivamente si parla dell’obbligo di assicurazione, ma non dimostrano di avere formulato nello svolgimento delle argomentazioni difensive, e soprattutto nelle conclusioni dell’atto medesimo, specifica domanda di condanna del convenuto anche sotto questo particolare profilo.
Neppure hanno dimostrato, producendo in allegato al ricorso i relativi atti e verbali di udienza, di avere proposto o precisato la domanda all’udienza fissata ai sensi dell’art. 420 c.p.c., come prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., n. 6, con riguardo agli atti ed ai documenti sui quali il ricorso si fonda (Cass. civ. 31 ottobre 2007 n. 23019; Cass. civ. Sez. 3, 17 luglio 2008 n. 19766 e 11 febbraio 2010 n. 8025; Cass. civ. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547, Cass. civ. Sez. Lav., 7 febbraio 2011 n. 2966; Cass. civ. S.U. 3 novembre 2011 n. 22726, quanto alla necessità della specifica indicazione del luogo in cui il documento si trova).
Il contenuto del ricorso introduttivo del giudizio risulta solo parzialmente richiamato nella parte espositiva, ma non si dice se, ed in quali parti, il B. abbia proposto specifica domanda di condanna del convenuto per l’inadempimento all’obbligo di stipulare l’assicurazione.
Neppure si specifica se siano stati prodotti, e dove siano reperibili, i verbali di causa ed in particolare quello dell’udienza fissata ai sensi dell’art. 420 c.p.c., ove la domanda sarebbe stata ribadita.
3.- In accoglimento del primo motivo del ricorso principale, la sentenza impugnata è cassata nella parte in cui ha escluso che il conduttore abbia fornito la prova liberatoria da responsabilità tramite la dimostrazione che l’incendio è stato provocato dall’atto doloso di un terzo, rimasto ignoto; equivocando così fra il mancato accertamento della causa dell’incendio – il cui rischio è a carico del conduttore – e la mancata individuazione dell’autore dell’illecito che ha provocato il danno: mancata individuazione che rimane irrilevante, ove sia dimostrato che la causa che ha provocato i danni non è imputabile al conduttore.
La causa è rinviata alla Corte di appello di Trieste, in diversa composizione, affinchè riesamini la controversia e la decida, in applicazione dei principi sopra enunciati.
La Corte di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
PQM
P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti gli altri motivi. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Trieste, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Non ricorrono gli estremi di cui alla D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per la condanna del ricorrente principale al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 16 luglio 2015.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2015

Cassazione civile sez. un. sentenza 07/09/2015 n.17684

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
G.M. ha convenuto in giudizio l’INPDAP dinanzi al Tribunale di Udine nel 2004, con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., per l’accertamento del suo diritto ad acquistare l’abitazione di proprietà pubblica condotta in locazione dalla moglie.
Ha inteso esercitare il diritto di opzione previsto in favore dei conduttori e dei familiari conviventi, in relazione alle unità immobiliari ad uso residenziale oggetto di dismissione dal patrimonio pubblico in forza del D.L. 29 settembre 2001, n. 351, art. 3, convertito in L. n. 401 del 2001.
L’Inpdap nel costituirsi ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, per essere la controversia riservata alla giurisdizione amministrativa; ha evidenziato che l’offerta inviata alla moglie del ricorrente era stata revocata dall’Ente per mancanza dei requisiti di legge, in quanto la stessa era risultata non residente nel Comune ove era situato l’appartamento oggetto di dismissione;
Il Tribunale di Udine, con sentenza n. 447 del 2008, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, in favore del T.A.R. Dinanzi alla Corte d’appello di Trieste, G. ha interposto gravame, cui ha resistito l’Inpdap. La Corte territoriale, con la sentenza n. 17/2010 qui impugnata, ha confermato integralmente la pronuncia di primo grado, ribadendo che la posizione del l’appellante era, al momento, di semplice interesse legittimo (ad essere ammesso ad esercitare l’opzione) e non di diritto soggettivo, non essendovi stata da parte dell’amministrazione la revoca di una proposta contrattuale, ma, da parte dallo stesso ente che lo aveva emesso, la revoca di un precedente atto di ammissione al beneficio dell’opzione, per difetto dei presupposti.
Ha quindi ritenuto che la causa rientra nella competenza del giudice amministrativo e non del giudice ordinario.
G.M. propone un unico articolato motivo di ricorso per cassazione, illustrato da memoria, con il quale lamenta che la sentenza impugnata abbia erroneamente dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito, in favore del giudice amministrativo.
L’INPDAP resiste con controricorso.
Con ordinanza 27522/14, la Terza Sezione civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente, che ha assegnato la causa alle Sezioni Unite.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Parte ricorrente, con accurata ricostruzione della materia, sostiene che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario l’azione proposta per sentir accertare e dichiarare la legittimità dell’esercizio del diritto di opzione all’acquisto dell’unità immobiliare sita in (OMISSIS), condotta in locazione dalla moglie R.S., di proprietà della società di cartolarizzazione SCIP, con la condanna dell’Inpdap, mandatario della SCIP a concludere il contratto di compravendita.
Deduce che in sede di conclusioni, dopo aver dato atto che tutti gli altri inquilini dello stabile avevano già provveduto ad acquistare le rispettive unità abitative, aveva chiesto l’accertamento del diritto all’acquisto e al trasferimento coattivo, previa disapplicazione del provvedimento con il quale Inpdap aveva revocato l’offerta in opzione.
1.1) L’INPDAP resiste deducendo che:
a) i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonchè quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e istituzioni ai sensi della L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 22, sono possibile oggetto dei giudizi dinanzi agli organi di giustizia amministrativa (L. n. 1034 del 1971, art. 23 bis);
b) che obiettivo del D.L. n. 351 del 2001, è di vendere gli immobili al prezzo di mercato, con la conseguenza che secondo la disciplina dell’opzione di cui all’art. 3, l’ente proprietario esercita un potere discrezionale, che si manifesterebbe nella “verifica delle condizioni fissate dalla legge per il riconoscimento del diritto di opzione e poi nella corretta fissazione del prezzo di vendita”;
c) che la posizione del ricorrente sarebbe estranea alla previsione di cui all’art. 3, perchè oggetto della domanda sarebbe non l’accertamento del diritto all’opzione, ma la declaratoria della illegittimità dell’atto di revoca dell’offerta formale di acquisto inviata dall’Inpdap” al coniuge del ricorrente;
d) che il diritto di opzione de quo si configurerebbe come fattispecie a formazione progressiva, che conserva la qualificazione di interesse legittimo della posizione giuridica dell’inquilino fino al momento di verifica della regolarità locativa e quindi sino al rogito.
2) Tutti questi rilievi sono infondati.
Quanto al primo, giova ricordare che da tempo le Sezioni Unite hanno chiarito che: “La cartolarizzazione degli immobili appartenenti allo Stato e agli enti pubblici disciplinata dal D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito nella L. 23 novembre 2001, n. 410, è compresa nel più vasto ambito delle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, indicato come possibile oggetto dei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa dalla L. 13 dicembre 1971, n. 1034, art. 23 bis, introdotto dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 4, senza che ciò implichi che la cognizione di tutte le controversie relative sia riservata al giudice amministrativo, atteso che la disposizione non contiene norme sulla giurisdizione, e perciò non modifica i normali criteri di riparto, limitandosi a dettare particolari regole di procedura per giudizi che già competevano a quel giudice” (SU 5593/07; 24417/10).
Pertanto, alla luce dell’ordinario criterio di riparto della giurisdizione basato sul “petitum” sostanziale, si è ritenuto, in tema di dismissione di beni pubblici, che spetta al giudice amministrativo la giurisdizione in ordine all’impugnazione degli atti di indizione dell’asta e aggiudicazione a terzi di un bene immobile pubblico, essendo la domanda principalmente rivolta all’accertamento della nullità degli atti della procedura, che sono espressione di attività pubblicistica provvedimentale e rispetto ai quali la posizione del privato riveste carattere di interesse legittimo, e soltanto in via conseguenziale all’annullamento del contratto di compravendita (Cass. 5288/10 e, similmente, Cass. 13910/11).
Per contro le Sezioni Unite hanno stabilito che è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia, promossa nei confronti del Ministero della difesa e della società concessionaria del relativo servizio, da parte di un Comune il quale – avendo esercitato, in relazione alla dismissione di un immobile di cui alla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 112, il diritto di prelazione previsto dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 44, comma 3, – chieda l’emissione di una sentenza che dichiari il trasferimento, in suo favore, del diritto di proprietà sul bene ai sensi dell’art. 2932 c.c.. A tal fine le Sezioni Unite (SU 12409/11) hanno precisato che la pretesa del Comune, compresa nell’ambito della figura civilistica della prelazione, ha natura e consistenza di diritto soggettivo, a nulla rilevando che l’Amministrazione contesti la sussistenza dei presupposti per l’esercizio di tale diritto, poichè tale profilo attiene al merito e non all’individuazione della giurisdizione.
2.1) Questi precedenti pongono già con chiarezza, nella materia in esame, la distinzione tra azione rivolta a far valere un diritto del conduttore (o comunque di chi pretende di aver titolo all’acquisto) e impugnativa di un provvedimento emesso dalla p.a. nell’esercizio dei suoi poteri autoritativi.
Si trova riscontro in Sez. Unite, n. 12106 del 16/07/2012 e in SU n. 9692 del 22/04/2013.
La prima ha riconosciuto che il D.L. n. 351 del 2001, art. 3, conv.
in L. n. 410 del 2001, nel riconoscere in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale il diritto di opzione per l’acquisto di detti beni al prezzo determinato dai commi 7 e 8, del medesimo articolo, pari al prezzo di mercato diminuito del trenta per cento, ed escludendo tale riduzione per gli immobili di pregio, rappresenta il risultato di un bilanciamento di interessi che il legislatore ha compiuto fra l’aspirazione dei conduttori dei suddetti immobili ad acquistare ad un valore inferiore a quello di mercato e le esigenze degli enti previdenziali di non svendere proprietà prestigiose. Ne ha tratto la conseguenza che il decreto con cui il Ministro dell’economia individua gli immobili di pregio presenta un contenuto di discrezionalità pubblicistica, a fronte del quale i conduttori delle unità interessate vantano un interesse legittimo tutelabile dinanzi al giudice amministrativo.
Analogamente è del giudice amministrativo la giurisdizione allorchè sia controversa la quantificazione del prezzo contenuto nell’offerta da effettuarsi al conduttore dell’immobile ad uso residenziale per consentirgli l’esercizio del diritto di opzione, di cui al D.L. 25 settembre 2001, n. 351, art. 3, (convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 410, e successivamente ulteriormente riformato).
La determinazione del prezzo, come la individuazione dei beni da alienare, è connotata infatti, in ragione delle variabili che la determinano, da discrezionalità pubblicistica, restando precluso al giudice ordinario un sindacato di merito, di tipo sostitutivo delle valutazioni dell’amministrazione (SU 9692/13 cit.).
3) Ben diverso è il tema del decidere nel caso in esame, in cui è già avvenuta la individuazione del bene e il conduttore domanda quindi di esercitare il diritto di opzione spettantegli ai sensi dell’art. 3.
L’attore lamenta violazione del diritto soggettivo di opzione e non di un interesse legittimo alla corretta formazione della volontà dell’amministrazione, che è già formata e deliberata quanto alla decisione di alienare il bene, con l’attivazione del meccanismo previsto dal D.L. 351 convertito, con modificazioni, nella L. 23 novembre 2001, n. 410.
La richiesta di disapplicazione del provvedimento di revoca dell’offerta comunicata al conduttore per consentirgli l’esercizio del diritto non assume prevalenza rispetto alla materia che deve essere scrutinata a questo punto della procedura: ne è solo accertamento incidentale.
Come ha dedotto parte ricorrente, il diritto all’esercizio dell’opzione sorge già al momento dell’inclusione del bene nel decreto ministeriale attuativo del suo trasferimento alla società veicolo.
La successiva offerta in opzione è solo una modalità attuativa. Il giudice ordinario è chiamato dalla domanda a stabilire se sussistono o no le condizioni giuridiche previste dalla legge per l’esercizio del diritto, cioè se chi esercita l’opzione versa nelle condizioni previste dalla normativa in favore del conduttore e dei suoi familiari.
Questa verifica non implica alcun esame dei poteri autoritativi dell’amministrazione, che ha già deciso l’alienazione, ma una verifica della regolare condizione dell’aspirante acquirente, il quale sostiene di aver titolo all’acquisto e trova legittimazione direttamente nella legge sulla dismissione dei beni pubblici. La relativa controversia non può che essere devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
4) Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata.
Versandosi in una ipotesi di rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione, la cognizione va rimessa al giudice di primo grado, cioè al tribunale di Udine, il quale provvederà anche sulla liquidazione delle spese di questo giudizio.
PQM
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia al tribunale di Udine, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 9 giugno 2015.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2015

Cassazione civile sez. I sentenza 22/07/2015 n.15360

La semplice circostanza che venga divulgata l’immagine di un soggetto a cui è riferibile una vicenda che presenti un interesse a essere conosciuta dal pubblico non può ritenersi sufficiente a legittimarne la riproduzione e la divulgazione. A tal fine è infatti necessario che tale diffusione risulti essenziale per la completezza e la correttezza dell’informazione offerta (fattispecie relativa alla richiesta di risarcimento dei danni avanzata da un uomo a causa dell’uso abusivo della sua immagine nel corso di un noto programma televisivo. Durante suddetto programma infatti, si mostravano alcuni passaggi dei colloqui tenutisi nel suo ufficio e registrati di nascosto, intrattenuti dall’uomo con un inviato del programma, il quale aveva finto di interessarsi alla sua professione di consulente aziendale).

Cassazione civile sez. un. sentenza 15/06/2015 n.12307

La parte che contesti l’autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e l’onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo, grava sulla parte stessa.

Cassazione civile sez. III sentenza 28/05/2015 n.11113

La destinazione particolare dell’immobile locato, tale da richiedere che l’immobile stesso sia dotato di precise caratteristiche e che ottenga specifiche licenze amministrative, diventa rilevante, quale condizione di efficacia, quale elemento presupposto o, infine, quale contenuto dell’obbligo assunto dal locatore nella garanzia di pacifico godimento dell’immobile in relazione all’uso convenuto soltanto se abbia formato oggetto di specifica pattuizione, non essendo sufficiente la mera enunciazione, nel contratto, che la locazione sia stipulata per un certo uso e l’attestazione del riconoscimento della idoneità dell’immobile da parte del conduttore.

Tribunale sez. II Reggio Emilia 20/05/2015 ud. n.763

La presente controversia trae origine dal decreto ingiuntivo meglio indicato in dispositivo, ottenuto dal trasportatore Cooperativa Ema nei confronti del committente Ar. per il pagamento del saldo del prezzo relativo a trasporti effettuati, ed in particolare per il pagamento della differenza tra quanto corrisposto e quanto spettante ai sensi dell’articolo 83 bis comma 9 D.Lgs. n. 112/2008 come minimo tariffario.
Avverso l’ingiunzione ha proposto la presente opposizione Ar., sollevando eccezioni di legittimità costituzionale e di contrarietà all’ordinamento comunitario della norma invocata in sede monitoria, e comunque resistendo nel merito.
Costituendosi in giudizio, Cooperativa Ema ha domandato il rigetto dell’opposizione.
Nel corso della controversia, la causa è stata dichiarata interrotta per il fallimento della convenuta, e poi riassunta da Ar. nei confronti del Fallimento Cooperativa Ema.
A seguito della pronuncia della Corte di Giustizia 4/9/2014, il Giudice, rigettata l’istanza di concessione della provvisoria esecuzione e rigettate tutte le richieste probatorie, ha ritenuto la causa matura per la decisione fissando udienza di precisazione di conclusioni.
La causa è stata così trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe, poi illustrate con il deposito delle memorie conclusive ex articolo 190 c.p.c.
Diritto
a) Come esposto in parte narrativa, nel corso del processo è intervenuta una pronuncia della Corte di Giustizia in ordine alla compatibilità con il diritto comunitario dell’articolo 83 bis comma 9 D.Lgs. n. 112/2008, norma posta alla base della richiesta di ingiunzione qui opposta (cfr. Corte Giustizia, Quinta Sezione, cause riunite da C-184/2013 a C-187/2013, C-194/2013, C-195/2013 e C-208/2013).
Con tale pronuncia, la Corte di Giustizia, all’esito di un articolato giudizio, ha ritenuto che “la determinazione dei costi minimi d’esercizio per l’autotrasporto, resa obbligatoria da una normativa nazionale quale quella controversa nei procedimenti principali, è idonea a restringere il gioco della concorrenza nel mercato interno” (punto 45)”.
Invero, pur se l’obiettivo perseguito dalla normativa nazionale di tutelare la sicurezza stradale è certamente un “obiettivo legittimo”, tuttavia “la determinazione dei costi minimi d’esercizio non risulta idonea né direttamente né indirettamente a garantirne il conseguimento” (punto 51).
Va infatti rimarcato che “i provvedimenti in esame vanno al di là del necessario”, poiché “da un lato, non permettono al vettore di provare che esso, nonostante offra prezzi inferiori alle tariffe minime stabilite, si conformi pienamente alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza” (punto 55); dall’altro lato, “esistono moltissime norme … riguardanti specificamente la sicurezza stradale, che costituiscono misure più efficaci e meno restrittive” la cui osservanza “può garantire effettivamente un livello di sicurezza stradale adeguato” (paragrafo 56).
Pertanto, “la determinazione dei costi minimi d’esercizio” così come prevista dalla nostra normativa nazionale, “non può essere giustificata da un obiettivo legittimo”(punto 57).
Alla luce di tali considerazioni, il dispositivo con il quale la Corte di Giustizia definisce la questione relativa alla pronuncia pregiudiziale sollevata dal Tar Lazio ed attinente ai costi minimi previsti per il contratto di trasporto dall’articolo 83 bis (cfr. punti 13, 16, 39 e 50 della sentenza), è il seguente: “l’articolo 101 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4 paragrafo 3 TUE, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, in forza della quale il prezzo dei servizi di autotrasporto delle merci per conto di terzi non può essere inferiore a costi minimi d’esercizio…”.
b) In ragione di tutto quanto sopra, non pare a questo Giudice revocabile in dubbio come l’articolo 83 bis comma 9 D.Lgs. n. 112/2008, norma indicante i minimi tariffari nel contratto di trasporto ed in base alla quale è stato ottenuto il decreto ingiuntivo qui opposto, debba ritenersi in contrasto con l’ordinamento comunitario.
A tali conclusioni, peraltro, è giunta anche la giurisprudenza di merito che si è pronunciata dopo l’intervento della Corte di Giustizia di Lussemburgo (cfr. Trib. Ravenna 16/4/2015, Trib. Brescia 13/3/2015, Trib. Sassari 18/2/2015, Trib. Salerno 12/11/2014, Trib. Mantova 2/10/2014, Trib. Cagliari 11/9/2014), e questo stesso Tribunale (cfr. Trib. Reggio Emilia, est. Marini, sentenza 17/3/2015).
Di tale inevitabile approdo ermeneutico ha poi preso atto anche il legislatore nazionale, che con l’art. 1 comma 248 L. n. 190/2014 ha abrogato il comma in parola, unitamente ai commi da 1 a 2 e da 6 ad 11, ed ha completamente riscritto l’articolo 83 bis sostituendo i commi dal 4 al 4 sexies, con norma entrata in vigore il 1/1/2015 e quindi inapplicabile ratione temporis alla controversia, e norma comunque che rimette all’autonomia negoziale l’individuazione del prezzo.
E la stessa Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 80/2015, ha disposto la trasmissione degli atti al Giudice rimettente per un nuovo esame della norma a seguito dell’intervento della Corte di Giustizia.
Discende che in base ai pacifici principi generali in materia, questo giudice deve disapplicare la norma nazionale per il periodo antecedente alla sua espressa abrogazione, in quanto contrastante con il diritto comunitario e non può applicare la norma introdotta successivamente, in quanto ratione temporis non vigente. Pertanto, si impone la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto ottenuto sulla base di una norma contraria all’ordinamento comunitario.
All’evidenza, tutti gli altri profili di merito e di legittimità costituzionale della norma, sollevati dalla difesa dell’opponente, devono ritenersi assorbiti.
c) Nonostante la soccombenza dell’opposto ed originario ricorrente, i motivi che, ex articolo 92 comma 2 ratione temporis vigente, giustificano la totale compensazione tra le parti delle spese di lite, vanno avvisati nel fatto che solo in corso di causa la norma in base alla quale la domanda monitoria era stata azionata, è stata dichiarata contraria all’ordinamento comunitario.
PQM
P.Q.M.
il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa
– revoca il decreto ingiuntivo n. 3747/2013 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia il 11/10/2013;
– compensa integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio
Reggio Emilia, 20/5/2015

Cassazione civile sez. III sentenza 08/05/2015 n.9317

Deve essere esclusa la responsabilità del tour operator per i danni occorsi ad un viaggiatore nel corso di un escursione (nella specie, caduta da un dromedario) allorchè sia accertato che il tour operator abbia svolto un ruolo di mera intermediazione nell’acquisto di un’escursione.