La Corte di Cassazione con la sentenza n. 50058 del 24/11/2016 condanna per diffamazione l’uomo che si era lasciato sfuggire piccanti confessioni al bar con gli amici riguardo la sua sfera intima.
La domanda dell’ex compagna, protagonista degli audaci racconti, è stata pienamente accolta e l’uomo condannato ai sensi dell’art. 595 del c.p. Costui in sede di legittimità si era difeso eccependo il fatto che a dare rilevanza alla condotta fossero state le dichiarazione di un teste de relato. Dopo alcune doverose precisazioni circa la motivazione della Corte d’appello, gli Ermellini hanno ricordato che le dichiarazioni de relato possono essere utilizzate dal giudice quando nessuna delle parti si sia avvalsa del diritto di chiedere che sia chiamato a deporre il teste di riferimento.
Il reato, quindi, rimane: la chiacchierata goliardica al bar equivale all’aver offeso l’onore e il decoro della partner. Comunicare con più persone significa porre in essere più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso.
È quindi perfettamente integrato nei suoi elementi costitutivi il reato di diffamazione posto a tutela dell’onore