Il riferimento al fatto che, in genere, in presenza di matrimonio o unione civile, i due coniugi sostengano diverse tipologie di spese, raggiungendo un equilibrio personale in relazione alle rispettive capacità reddituali e all’esistenza di eventuali patrimoni pregressi, risulta irrilevante ai fini della presente analisi.
Il contesto della vicenda riguarda una coppia in crisi, che successivamente giunge alla separazione. L’oggetto del contendere tra i due coniugi è un’autovettura. La donna sostiene di aver acquistato il veicolo – intestato all’ex marito – durante il matrimonio e, pertanto, richiede la restituzione dell’importo da lei corrisposto all’epoca.
Al fine di fornire un quadro più preciso della situazione, la donna fornisce numerosi dettagli, specificando di aver acquistato – durante il matrimonio, il cui regime patrimoniale era quello della separazione dei beni – un’autovettura, intestandola al marito, ma di fatto provvedendo interamente al pagamento del prezzo, in parte mediante permuta di altro suo veicolo (per un importo di 4.000 euro) e per il resto tramite finanziamento, da lei richiesto, ottenuto e rimborsato, per un totale complessivo di 14.685 euro.
La ricorrente precisa inoltre che l’iniziativa giudiziaria è stata intrapresa a seguito del tentativo – infruttuoso – di ottenere la restituzione dell’autovettura nel procedimento di separazione personale da parte del coniuge, il quale ha sporto querela per appropriazione indebita e sottrazione di beni comuni.
In primo grado, l’istanza è stata accolta solo parzialmente, con l’obbligo per l’uomo di versare 5.500 euro. In secondo grado, tuttavia, il giudice ha assolto l’ex marito da ogni onere, ritenendo che l’episodio in esame rientri nell’ambito della donazione indiretta e, pertanto, perseguente un fine di liberalità soggetto unicamente agli obblighi di forma previsti per il negozio attraverso il quale si realizza la liberalità e revocabile solo per ingratitudine. Ciò anche alla luce del rilievo che i conferimenti spontaneamente eseguiti da un coniuge durante il matrimonio trovano la loro causa nella liberalità.
Tuttavia, con il ricorso in Cassazione, il legale rappresentante della donna contesta la decisione d’appello, evidenziando l’assenza di prove documentali che attestino l’intenzione della signora di donare all’ex marito il denaro necessario all’acquisto del veicolo o il veicolo stesso. Anzi, l’ex marito ha espressamente negato la sussistenza di una donazione, contestando la ricorrenza del presupposto necessario. Di conseguenza, in assenza di animus donandi, lo spostamento patrimoniale in questione risulta privo dei requisiti di proporzionalità e adeguatezza, non potendo configurarsi come adempimento di un’obbligazione naturale derivante dal vincolo matrimoniale, rimanendo, pertanto, privo di causa.
