Tra le principali novità si annovera l’approvazione del deposito telematico di file multimediali, quali video, audio e immagini, senza più bisogno di caricarli su supporti fisici come pen drive o CD, e senza richiedere l’autorizzazione del giudice per il deposito. Inoltre, vengono accettati più formati di file, colmando così una grave lacuna della precedente disciplina.
Le nuove regole tecniche entreranno in vigore in tutti gli uffici giudiziari a partire dal 30 settembre. Questa progresso rappresenta un passo in avanti importante nel processo di digitalizzazione della giustizia, mirati a trasformare il sistema giuridico italiano in un modello più efficiente a disposizione di tutti gli attori del processo. La capacità di deposito di file verrà ampliata attraverso i portali ministeriali: sul Portale dei depositi telematici (PDT), i difensori possono inviare atti processuali a qualsiasi ufficio giudiziario italiano, con la possibilità di allegare file multimediali, mentre sul Portale delle notizie di reato (PNR), oltre agli atti investigativi che sono già depositabili dalle Forze di polizia e altri soggetti autorizzati, sarà consentito caricare anche file multimediali.
Inoltre, i pagamenti telematici diventano più semplici per tutti gli operatori del settore, essendo già attivo sul Portale dei servizi telematici (PST) il sistema PagoPA. Le nuove norme ampliano l’accesso al Registro generale degli indirizzi elettronici, permettendo ai soggetti esterni, inclusi enti privati nominati ausiliari del giudice o collaboratori dell’autorità giudiziaria in determinati settori, come famiglia e minori, di accedere ai fascicoli telematici. Le associazioni dei consumatori potranno assistere i cittadini nei processi svolti dal Giudice di pace.
Infine, sarà introdotta l’accettazione automatica dei depositi di atti e documenti effettuati da soggetti abilitati esterni, riducendo i tempi di deposito e garantendo il diritto di difesa degli avvocati, con l’intervento del cancelliere riservato solo per casi eccezionali di errore critico.
