Negato il risarcimento per matrimonio fasullo contratto per “prova”

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La Cassazione ha negato il risarcimento danni a un uomo, il quale affermava di essere stato leso materialmente e moralmente dalla moglie, che si era sposata con lui solo per “prova”. La Corte rimarca che ogni persona è libera di rompere il legame matrimoniale, separarsi e divorziare, senza doversi esporre a obblighi risarcitori per il solo fatto di essersi limitata a testare la durevolezza e la longevità dell’esperienza matrimoniale.

Nel caso esaminato dai giudici, un uomo aveva fatto ricorso in Cassazione per ottenere un risarcimento dalla moglie, ritenuta responsabile di essersi sposata non credendo davvero alla promessa per la vita, ossia all’impegno a mantenere il legame matrimoniale in modo stabile e duraturo.

In precedenza, dopo sei mesi dalle nozze, la donna intraprese una causa presso il tribunale ecclesiastico per conseguire la nullità del matrimonio religioso, sostenendo di non aver mai creduto nell’indissolubilità del legame e di essersi sposata per mera “prova”. Il tribunale ecclesiastico accolse la richiesta, dichiarando nullo il matrimonio religioso con una sentenza emessa nel 2011.

Di seguito il marito, ritenendosi leso sul piano morale e materiale e nell’obiettivo di farsi risarcire, si rivolse prima al tribunale civile e poi al giudice di secondo grado, ottenendo però in ambo i casi una bocciatura delle sue richieste di pagamento. L’ultima carta da giocare fu il ricorso in Cassazione ma, come anticipato, anch’esso ebbe un esito negativo: chi si sposa per “testare” l’esperienza del matrimonio non è tenuto – per questo stesso fatto – a risarcire il coniuge indispettito e sdegnato.

La facoltà di troncare il legame matrimoniale rientra nel novero delle libertà individuali e personali protette dalla Costituzione;
conseguentemente, ogni coniuge ha il diritto inviolabile di decidere autonomamente di interrompere l’unione, senza che debba insorgere un dovere di risarcimento per il semplice fatto di non aver creduto, fin dall’inizio, nella sua indissolubilità.