Comodato: immobile va restituito se la ex nuora compra una nuova casa

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La Corte di Cassazione nell’ordinanza 29 agosto 2019, n. 21785 stabilisce che deve essere restituito l’immobile concesso in comodato, se la comodataria acquista una nuova abitazione con il nuovo compagno.

Più nel dettaglio, la vicenda traeva origine dalla concessione in comodato di un immobile da parte della madre al figlio, al fine di soddisfare le esigenze abitative di questi con la compagna. La madre, successivamente adiva il tribunale per ottenere il rilascio dell’immobile in quanto, nonostante la coppia si fosse separata, la ex nuora deteneva l’immobile ricevuto in comodato. Quest’ultima aveva inoltre acquistato un’altra casa in comproprietà col nuovo compagno.

Il giudice di prime cure aveva rigettato la domanda, ritenendo insussistenti i presupposti per il rilascio dell’appartamento ad nutum, sostenendo che non era venuta meno la destinazione dell’abitazione a casa familiare e non era stato provato l’urgente ed imprevedibile bisogno della comodante. Avverso tale pronuncia, quest’ultima ha proposto appello.

Ribaltando la sentenza, la corte territoriale ha ritenuto invece che, in mancanza di un termine del comodato, esso va ricondotto al momento in cui la coppia raggiunga una condizione economica adeguata a provvedere all’abitazione familiare in modo autonomo; in tale istante sorge il diritto del comodante alla restituzione ad nutum ex art. 1810 c.c.. Inoltre, nel caso in esame, la comodataria aveva acquistato un altro immobile con il nuovo compagno, continuando a detenere quello dato in comodato solo di notte, per cui era venuta meno la destinazione dell’appartamento a soddisfare le esigenze abitative della famiglia.

La parte soccombente ha impugnato quindi tale sentenza per cassazione, sostenendo, tra i motivi proposti, che non vi fosse una valida prova dei fatti a sostegno della decisione contestata, ovvero che fosse stata convenuta la cessazione del comodato al raggiungimento di una condizione economica adeguata e sufficiente per provvedere in modo autonomo all’abitazione familiare.

Esaminando il gravame, la Suprema Corte evidenziava che il comodato avente finalità di tutela delle esigenze abitative familiari è stato equiparato al comodato a tempo indeterminato, purché vengano tutelate le superiori esigenze della famiglia, anche di fatto. Detto indirizzo giurisprudenziale è stato riconsiderato nel caso di disgregazione dell’originario nucleo familiare e qualora la parte comodataria ne crei uno nuovo. Orbene, in tutte le ipotesi in cui venga meno la destinazione dell’immobile concesso in comodato ad abitazione familiare, esso potrà essere risolto ad nutum.

Nella fattispecie in esame, la comodataria aveva creato un nuovo nucleo familiare ed aveva anche acquistato un nuovo immobile, ove svolgeva la propria vita familiare unitamente alla figlia, detenendo la vecchia casa soltanto di notte, per meri fini strumentali, cioè per evitarne la restituzione alla comodante. Tale condotta determina il venir meno la reale destinazione della casa concessa per esigenze familiari, per cui si verifica la cessazione del comodato.

Alla luce delle suesposte argomentazioni, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente a pagare, in favore della resistente, le spese del giudizio.