Le spese per il funerale sono da considerarsi “pesi ereditari”

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Nel caso esaminato dalla Cassazione, un soggetto, che aveva pagato le spese del funerale di una defunta, aveva agito in giudizio nei confronti dell’unico erede di quest’ultima, al fine di vederlo condannato a rimborsargli le spese stesse. Secondo tale soggetto, infatti, le spese per il funerale dovevano essere considerate “pesi ereditari” e, dunque, dovevano essere poste a carico dell’erede. L’erede si opponeva alla domanda proposta nei suoi confronti, osservando che l’attore (vale a dire, il soggetto che aveva agito in giudizio), aveva pagato le spese del funerale con soldi prelevati dal libretto al portatore della defunta. Il soggetto in questione, inoltre, si era anche appropriato di tutti i mobili dell’abitazione della defunta. La domanda proposta nei confronti dell’erede non veniva accolta né in primo né in secondo grado, con la conseguenza che gli eredi del soggetto che aveva pagato le spese funerarie (il quale, nel frattempo, era defunto) decidevano di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole. I ricorrenti, in particolare, ribadivano quanto già osservato nel corso del primo e del secondo grado di giudizio, osservando che le spese funerarie dovevano considerarsi “pesi ereditari” e che, quindi, le stesse dovessero essere poste a carico dell’erede della defunta.

La Corte di Cassazione riteneva, in effetti, di poter dar ragione ai ricorrenti, accogliendo il relativo ricorso, in quanto fondato. Secondo la Cassazione, infatti, le spese per il funerale sono da considerarsi “pesi ereditari”, vale a dire oneri che sorgono una volta che si sia aperta la successione del defunto e che sono posti a carico degli eredi, se questi abbiano accettato l’eredità.