In tema di locazione è insorto un contrasto interpretativo in merito alla legittimità della validità della clausola contrattuale che pone a carico del conduttore il pagamento delle tasse sull’immobile, tenendone conseguentemente manlevato il locatore. Sulla questione si è pronunciata la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con sentenza n. 6882 del 2019.
Più in generale se il legislatore ha ritenuto di vincolare l’autonomia negoziale dei contraenti per quanto attinente alla durata del contratto, alla tutela dell’avviamento e alla prelazione, per ciò che concerne, invece, l’ammontare del canone locativo ha lasciato la libera la determinazione delle parti.
Ebbene, La Suprema Corte di Cassazione è intervenuta sulla questione ed ha precisato che, “ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il principale strumento rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate va verificato alla luce dell’intero contesto contrattuale, le singole clausole dovendo essere considerate in correlazione tra loro procedendosi al relativo coordinamento ai sensi dell’art. 1363 c.c., giacché per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato”.
Gli Ermellini, muovendo dal dato letterale e intendendo il termine “manlevare” nel senso di “operare un rimborso a carico del conduttore”, hanno considerato la clausola di cui si tratta alla stregua del complessivo tenore del contratto, rilevando che le parti abbiano nella specie determinato il canone in due diverse componenti, ovvero con due distinte clausole contrattuali di un unico atto. Di conseguenza, hanno considerato la clausola contrattuale in coerenza con gli interessi delle parti.
Ne deriva che, dall’analisi della sentenza in oggetto, è possibile estrapolare il seguente principio di diritto: “è legittima nel contratto di locazione ad uso diverso da abitazione la clausola secondo cui il conduttore deve farsi carico di ogni tassa, imposta e onere relativo ai beni locati, tenendo «manlevato» il locatore, dovendosi ritenere che detta pattuizione non determini la traslazione in capo al conduttore dei tributi gravanti sull’immobile a carico del proprietario/locatore, ma la mera integrazione del canone di locazione”.