Il tribunale condanna il condominio a risarcire la studentessa inciampata nella catena del parcheggio

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Mentre si recava all’università, una studentessa di 27 anni, residente nella zona di via di Villa Koch, a breve distanza da piazza Bologna, ha subito un incidente a seguito di un inciampo in una catena posizionata per delimitare l’accesso al parcheggio di un condominio. La barriera, tesa tra due paletti, era collocata a un’altezza di pochi centimetri dal suolo, rendendola poco visibile. La caduta ha provocato un trauma cranico alla giovane.

L’incidente si è verificato il 19 novembre 2018. La studentessa ha dichiarato di non aver percepito la presenza della catena a causa della sua occlusione da parte dei veicoli in sosta e della scarsa segnaletica. A seguito dell’incidente, ha riportato lesioni fisiche e ha intrapreso un’azione legale presso il Tribunale Civile di Roma al fine di ottenere un risarcimento per i danni subiti.

Il Tribunale Civile ha stabilito che il condominio non aveva adottato misure adeguate per segnalare il pericolo rappresentato dalla catena. La sentenza evidenzia come la catena fosse collocata a un’altezza insufficiente e in un punto di passaggio, priva di cartelli, catarifrangenti o altri dispositivi di segnalazione che ne avrebbero garantito la visibilità.

Il Tribunale ha ritenuto che il condominio, in qualità di custode dell’area, avesse il dovere di prevedere il rischio di inciampo per i passanti. La presenza della catena, secondo i giudici, non può essere considerata una semplice delimitazione del parcheggio se installata in modo tale da costituire un ostacolo per i pedoni che transitano sul marciapiede.

Nonostante la sentenza favorevole, la studentessa non ha ottenuto un risarcimento integrale. Il Tribunale ha infatti riconosciuto una quota di responsabilità a suo carico. Secondo i giudici, la catena era comunque parzialmente visibile e la studentessa avrebbe potuto prestare maggiore attenzione durante il suo passaggio.

Di conseguenza, il risarcimento è stato ridotto del 50%. Il condominio sarà quindi tenuto a corrispondere la metà della somma riconosciuta dal Tribunale, pari a circa 5.000 euro, a titolo di risarcimento per i danni materiali e morali subiti dalla studentessa.
La sentenza in oggetto ribadisce il principio giuridico secondo cui il proprietario o il custode di un’area privata aperta al pubblico transito è tenuto a rispondere degli ostacoli presenti, qualora questi non siano adeguatamente segnalati. Tale orientamento giurisprudenziale è stato recentemente richiamato anche in altri procedimenti riguardanti cadute causate da buche, catene o dislivelli.

Secondo i giudici, la mera visibilità dell’ostacolo non è sufficiente ad escludere la responsabilità del condominio. Elementi determinanti sono la modalità di collocazione dell’ostacolo e la concreta possibilità che esso rappresenti un pericolo per i passanti.