La donazione tra privati, spesso sconsigliata dai notai, può nascondere insidie legali, fiscali e patrimoniali

  • Categoria dell'articolo:Diritto Civile
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Ampiamente usata nei rapporti tra privati, la donazione è però sconsigliata dai notai, i quali spiegano che ci sono vari motivi per cui, talvolta, ricorrere a questa modalità non è conveniente per i privati. Entrano in gioco, infatti, aspetti legati alla protezione dei diritti degli eredi legittimari, ai precisi requisiti di forma richiesti per la validità dell’atto e alle possibili cause di nullità del trasferimento di proprietà, che possono mettere a rischio la sicurezza di un successivo acquisto del bene donato. Ecco perché l’atteggiamento prudente di questi pubblici ufficiali non è legato a una contrarietà in sé verso la donazione, ma alla tutela delle parti coinvolte (donante, donatario e soggetti terzi).

Si pensi anzitutto al fatto che la donazione può essere revocata per ingratitudine del donatario, così come previsto. In linea generale, con la revoca si verifica la perdita degli effetti dell’istituto nei confronti di chi riceve il bene; questo è il caso, ad esempio, del donatario che commetta reati gravi contro il donante. Al contempo, la donazione può essere revocata anche quando si verifica la cosiddetta sopravvenienza di figli perché se il donante non aveva figli alla data della donazione e ne ha, oppure ne riconosce uno in un momento successivo – salvo si provi che, al tempo della donazione, il donante aveva notizia dell’esistenza del figlio – può chiederne la revoca. L’effetto pratico che ne consegue è evidente, in quanto l’incertezza sull’efficacia della donazione nel corso del tempo può costituire un problema per eventuali vendite future di quanto donato. In altre parole, alla morte del donante gli eredi possono aprire contenziosi lunghi e costosi per riequilibrare  la successione e lo possono fare, ad esempio, in caso di donazione fatta in vita dal genitore a favore di un figlio. D’altronde si usa dire che questo istituto è considerabile come una sorta di anticipazione sull’eredità e, al contempo, la donazione può essere soggetta a collazione, ossia restituita o imputata alla quota ereditaria. In linea generale, poi,  la donazione è irrevocabile e proprio questo aspetto può influire negativamente sulla vita del donante, dopo aver perso proprietà e controllo del bene. Infatti chi dona non ha più alcun diritto sul bene (casa, terreno), se non si è riservato il diritto di usufrutto: il rischio concreto, quindi, è che, in caso di gravi difficoltà finanziarie sopravvenute, il donante possa trovarsi con seri problemi abitativi derivanti, in primis, dall’aver donato un appartamento. Ecco perché i notai suggeriscono strumenti alternativi come la donazione con riserva di usufrutto, vincoli o condizioni precise o i patti di famiglia nel caso delle aziende.

Concludendo, considerati aspetti come i rischi di conflitti successori, l’eventuale futura instabilità patrimoniale del donante, i possibili ostacoli futuri alla vendita o i costi fiscali e notarili in gioco, quella per la donazione deve essere una scelta ben ponderata, perché legata a risvolti pratici non sempre immediatamente percepibili.