La Corte di Cassazione, sez. I Civile, con la sentenza del 10/01/2017, n. 275 precisa che l’assegno di mantenimento può essere disposto anche in favore dell’ex marito, qualora costui “non abbia redditi adeguati e non sia in grado di procurarseli per ragioni oggettive”. Evidenzia inoltre che è totalmente irrilevante la durata del matrimonio, la quale nel caso di specie si è protratta per soli due anni.
Errava infatti il Giudice di prime cure, così come la Corte di merito, nel ritenere che la limitata durata delle nozze costituisse un fatto idoneo ad elidere il diritto al mantenimento dell’ex consorte. Il dato temporale della durata del rapporto di coniugio acquista rilievo solo in relazione alla quantificazione dell’assegno stesso, e non al diritto alla sua corresponsione. Il criterio della durata del matrimonio appartiene quindi al momento successivo della quantificazione dell’assegno, dopo che sia stata accertata l’inadeguatezza dei redditi del richiedente. E ciò, sia che l’inadeguatezza dei redditi venga correlata al tenore di vita goduto durante la convivenza o più in generale in costanza di matrimonio, sia che vengano in considerazioni altri criteri (ad es. un assegno che permetta una autosufficienza economica all’avente diritto, magari con alcune variabili collegate alla sua posizione economico-sociale, oltre che alle possibilità dell’obbligato).
Dunque non può escludersi il diritto dell’ex marito all’assegno divorzile, fondando esclusivamente tale decisione sulla durata del matrimonio, non considerando peraltro il periodo di separazione assai più lungo.