La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 18672 del 2019, ha enunciato il seguente principio di diritto: “nel contratto di compravendita, costituiscono – ai sensi dell’art. 2943 c.c., comma 4, – idonei atti interruttivi della prescrizione dell’azione di garanzia per vizi, prevista dall’art. 1495 c.c., comma 3, le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore compiute nelle forme di cui all’art. 1219 c.c., comma 1, con la produzione dell’effetto generale contemplato dall’art. 2945 c.c., comma 1.”
La pronuncia in esame traeva origine da una richiesta riduzione del prezzo dei beni acquistati affetti da vizi. L’azione era stata intrapresa da un’azienda agricola che aveva convenuto in giudizio la ditta venditrice di una partita di piante affette da virosi. L’attrice chiedeva, ai sensi degli artt. 1490 e 1492 c.c., la riduzione del prezzo della merce acquistata dalla convenuta, salvo il risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio. In particolare, esponeva di aver provveduto alla restituzione di una parte delle piante acquistate e di aver reiterato la denuncia per vizi con diverse raccomandate, ma la venditrice, senza dare riscontro, aveva proceduto per il recupero coattivo del credito residuo. Costituitasi in giudizio, la convenuta aveva eccepito la tardività della denuncia dei vizi e la conseguente decadenza dalla garanzia, nonché la prescrizione dell’azione.
Il giudice di prime cure ha accolto la domanda di riduzione del prezzo. Tale pronuncia, è stata poi confermata in appello; avverso detta sentenza, la venditrice ha quindi proposto ricorso per cassazione.
La questione prospettata dalla Seconda Sezione della Suprema Corte, riguarda l’individuazione degli atti idonei a interrompere la prescrizione di cui all’art. 1495 c.c., comma 3, ai sensi dell’art. 2943 c.c. e ss., ovvero quale effetto possa essere riconosciuto agli atti stragiudiziali interruttivi e se gli stessi possano inibire il decorso della prescrizione in relazione alle azioni edilizie di cui all’art. 1492 c.c., comma 1. La risoluzione di tale questione è stata sottoposta all’esame delle Sezioni Unite.
Nell’esaminare il caso in oggetto, il Collegio ha precisato che l’azione di garanzia per i vizi e la mancanza di qualità dovute si prescrive in un anno dalla consegna ex art. 1495 c.c., comma 3. Tale termine prescrizionale abbreviato inizia a decorrere dal momento della consegna, tuttavia qualora questa non venga accettata, non decorre, poiché il rifiuto dell’acquirente non consente di considerare eseguita la prestazione. Tra l’altro, ai sensi dello stesso art. 1495 c.c., comma 3, il compratore può avvalersi della garanzia in esame anche oltre il suddetto termine prescrizionale allorquando sia il venditore ad agire per l’esecuzione del contratto.
Rigettato integralmente il ricorso, le Sezioni Unite hanno stabilito che l’inadempimento di una precisa obbligazione del venditore (contemplata dall’art. 1476 c.c., n. 3), legittima il compratore ad agire con una manifestazione di volontà extra-processuale. Da qui discende l’ammissibilità dell’interruzione della prescrizione con un atto stragiudiziale, fermo rimanendo che l’interruzione si limita a far perdere ogni efficacia al tempo già trascorso prima del compimento dell’atto, senza interferire con il modo di essere del diritto.