Giuridicamente un contratto nullo è un contratto che viene considerato come se non fosse mai venuto ad esistenza, ossia privo di ogni effetto. Ecco perché l’inquilino potrà sia rifiutare legittimamente di pagare il canone di locazione che chiedere, entro sei mesi dal rilascio dell’immobile, il rimborso dei canoni versati in base a quanto pattuito nel contratto non registrato. Quindi, la stessa nullità del contratto rende indebito il pagamento già eseguito.
L’inquilino potrà abbandonare la casa e andarsene anche immediatamente, senza dover fornire un preavviso e senza necessità di una giusta causa. Parallelamente, il proprietario potrà chiedere in ogni tempo il rilascio dei locali, senza bisogno di aspettare che scada il termine di durata della locazione di cui al contratto non registrato.
La possibile soluzione al problema della citata nullità – anche per regolarizzare la situazione sul fronte fiscale – è la registrazione tardiva del contratto, da parte del proprietario. Il rovescio della medaglia è, però, che quest’ultimo dovrà pagare le sanzioni dovute pur al contempo sanando il vizio del contratto, con effetto retroattivo ai fini civili. In termini pratici, ciò significa che l’inquilino sarà finalmente obbligato a rispettare le pattuizioni contrattuali di cui all’accordo originario, ora registrato alle Entrate, e – conseguentemente – dovrà pagare le quote di canone di cui al contratto registrato in ritardo. Tale registrazione, infatti, sana la nullità e quindi ne elimina gli effetti.
