Autovelox non omologato, nuova sentenza della Cassazione

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In diverse occasioni, la Corte di Cassazione ha espresso la linea interpretativa secondo cui l’omologazione dell’autovelox costituisce condizione necessaria per la legittimità delle sanzioni (Cass. n. 1332/2025, n. 10505/2024 e n. 20913/2024). Significativa era stata, altresì, la posizione manifestata dalla Suprema Corte in relazione a una circolare del Ministero dell’Interno del 23 gennaio 2025, nella quale si tentava un’equiparazione funzionale tra approvazione e omologazione. Il Collegio di legittimità aveva ritenuto tale argomento incompatibile con i principi del nostro ordinamento, considerato che le circolari amministrative non hanno valore normativo e non possono, pertanto, modificare né disapplicare una norma di rango primario (nell’ipotesi in esame, l’art. 142 del Codice della strada), che prescrive la “debita omologazione” per i misuratori di velocità.

Con l’ordinanza n. 7374 del 27 marzo 2026, la Suprema Corte ha, tuttavia, operato un cambio di rotta, stabilendo che una multa per eccesso di velocità rimane valida se il dispositivo è stato regolarmente tarato e sottoposto a controlli, anche in assenza di omologazione. Nell’ordinanza si sottolinea, infatti, che i dispositivi di rilevazione della velocità devono essere sottoposti a controlli periodici, a prescindere dal fatto che operino automaticamente o con la presenza di operatori.

Inoltre, in caso di contestazione, spetta all’amministrazione dimostrare l’omologazione iniziale e, soprattutto, la regolare taratura periodica. Tra un controllo e l’altro non devono intercorrere più di dodici mesi. Nel caso specifico, il Comune ha dimostrato di essere in regola, presentando la documentazione della taratura effettuata pochi mesi prima delle infrazioni. L’automobilista aveva sollevato anche ulteriori obiezioni, tra cui l’idoneità del tratto stradale.
La Corte di Cassazione ha stabilito con chiarezza che la competenza in materia di individuazione delle strade ove non è consentito l’arresto immediato dei veicoli per ragioni di sicurezza spetta al Prefetto. Nel caso specifico, il tratto stradale interessato era stato preventivamente autorizzato mediante apposito decreto.
Tale pronuncia rappresenta un significativo cambiamento di orientamento giurisprudenziale. In precedenza, l’assenza di omologazione del dispositivo di rilevamento della velocità poteva costituire un elemento determinante per l’annullamento della sanzione. Attualmente, tuttavia, tale circostanza non è più sufficiente.
Per la contestazione di una sanzione, sarà imprescindibile verificare, in particolare:
– La corretta taratura del dispositivo di rilevamento della velocità;
– La regolarità nell’esecuzione dei controlli.
Il rispetto di tali requisiti consente di ritenere valida la sanzione, anche in presenza di un dispositivo non omologato, rendendo più arduo il successo di un ricorso.