Auto con difetto di lieve entità: consumatore può ottenere la risoluzione del contratto

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L’art. 130, comma X, Codice del Consumo esclude la possibilità di esperire il rimedio della risoluzione del contratto in caso di vizio di lieve entità per il quale non sia stato possibile o risulti eccessivamente onerosa la riparazione o la sostituzione.

La norma non esclude tout court il rimedio dell’azione redibitoria, bensì lo limita alle ipotesi di impossibilità ed eccessiva onerosità. Così ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza 7 giugno 2020, n. 10453 nel caso di un automobilista che aveva citato in giudizio la società da cui aveva acquistato la macchina, unitamente alla società importatrice della stessa, al fine di ottenere la risoluzione del contratto, la condanna alla restituzione delle somme corrisposte e al risarcimento del danno.

Il compratore lamentava il fatto che la vettura emettesse uno strano rumore al momento dell’avviamento, inoltre, si doleva del cattivo odore all’interno dell’abitacolo.

In primo grado, le richieste attoree venivano rigettate e il Tribunale pronunciava il difetto di legittimazione passiva della società importatrice dell’automobile, in quanto non era la controparte del contratto di cui l’attore chiedeva la risoluzione.

In sede di gravame, invece, il giudice dichiarava la risoluzione del contratto, condannava la venditrice alla restituzione delle somme versate dal compratore, oltre interessi e, per il resto, confermava la sentenza di primo grado (che negava il risarcimento del danno). Secondo la Corte d’Appello, il bene non era conforme al contratto, giacché neppure la sostituzione del pezzo difettoso (il motorino di avviamento e poi il volano) aveva eliminato il rumore da strofinio in fase di accensione.

La questione è stata, poi, portata all’attenzione della Cassazione, la quale si è espressa in ordine alla possibilità per il consumatore di chiedere la risoluzione del contratto anche in caso di vizio di lieve entità. Secondo la Corte, il consumatore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, anche in caso di difetto di lieve entità, qualora la riparazione del bene sia stata possibile e non eccessivamente onerosa. Ne consegue che la risoluzione del contratto è un rimedio esperibile dal consumatore anche in caso di difetto di lieve entità. Infatti, l’art. 130 c. X Codice del Consumo non esclude in assoluto l’actio redhibitoria, la quale resta esperibile nelle ipotesi in cui la sostituzione o riparazione del bene non siano state impossibili né siano eccessivamente onerose.

In tali circostanze, una volta scaduto il termine congruo per la sostituzione o riparazione, senza che il venditore vi abbia provveduto, ovvero se le stesse abbiano arrecato un notevole inconveniente, il consumatore può agire per la riduzione del prezzo ovvero per la risoluzione del contratto, pur in presenza di un difetto di lieve entità.