Risarcimento per volo cancellato

  • Categoria dell'articolo:Diritto Civile
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In caso di cancellazione del volo aereo, il passeggero ha diritto al rimborso completo del prezzo del biglietto. Lo scopo del Regolamento 261/2004 è proprio quello di garantire un livello elevato di protezione dei passeggeri, ma anche quello di assicurare un equilibrato contemperamento tra gli interessi di questi e quelli dei vettori aerei. Pertanto, una componente del prezzo del biglietto fissata all’insaputa del vettore non può essere rimborsata.
La fattispecie riguarda un passeggero tedesco, il quale acquistava su un sito Internet dei biglietti aerei, per sé e la propria famiglia. Il volo veniva cancellato ed il passeggero agiva in giudizio al fine di ottenere il rimborso di quanto corrisposto, in virtù del Regolamento (CE) 261/2004. Il Tribunale tedesco, investito della questione, sospende il procedimento e solleva un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. La questione pregiudiziale sottoposta al vaglio del giudice europeo è la seguente:« se la nozione di “rimborso, secondo quanto previsto nell’articolo 7, paragrafo 3, del prezzo pieno del biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato” di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 261/2004 debba essere interpretata nel senso che debba ivi intendersi la somma versata dal passeggero per il biglietto aereo in questione o se occorra invece fare riferimento alla somma effettivamente percepita dal vettore aereo convenuto qualora, nel processo di prenotazione, sia intervenuta una società di intermediazione che, senza peraltro dichiararlo, lucri la differenza tra l’importo corrisposto dal passeggero e quello percepito dal vettore aereo».
Ebbene, secondo il Regolamento, i biglietti aerei possono essere acquistati direttamente presso il vettore aereo ovvero tramite intermediari e ormai rappresenta il caso più frequente. In linea di principio, la commissione riscossa da un intermediario, a seguito della vendita di un biglietto, deve considerarsi come una componente del prezzo e, pertanto, rimborsabile in caso di cancellazione del volo. Tuttavia, la Corte sottolinea come il Regolamento 261/2004 faccia espresso riferimento all’agente autorizzato (art. 2 lett. f) quale soggetto deputato alla vendita. Pertanto, le commissioni fanno parte del prezzo del biglietto (di cui all’art. 8) solo qualora il biglietto sia emesso da un soggetto autorizzato dalla compagnia aerea, giacché queste non possono essere fissate a sua insaputa.